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L’ex moglie ha diritto alla pensione di reversibilità anche con sentenza di divorzio non definitiva (Corte di Cassazione, Sezione Civile n. 24041 del 26.09.2019)

La vicenda riguardava una ex moglie la quale agiva in giudizio al fine di conseguire la quota della pensione di reversibilità nonché il trattamento di fine rapporto dell’ex marito deceduto.

In primo grado il Tribunale respingeva le domande proposte dalla donna.

Nel caso di specie la separazione era stata pronunciata nel 2001 e nel 2009 il Tribunale competente si pronunciava sullo status divorzile con sentenza non definitiva.

Nel 2012 l’uomo si risposava e l’anno successivo, nel mese di aprile, decedeva.

Con sentenza del giugno 2013, successiva alla morte del marito, veniva riconosciuto, alla prima moglie, l’assegno divorzile con decorrenza del diritto a percepire la somma dal giorno del deposito della sentenza.

Bisognava stabilire se il provvedimento che riconosce l’assegno divorziale debba essere precedente alla morte del coniuge o se basta che sussista nel momento in cui venga chiesta l’attribuzione della quota.

La Corte di Appello riconosceva il 35% del totale alla richiedente e il restante alla seconda moglie in quanto coniuge superstite.

La seconda moglie contestava la decisione in Cassazione sostenendo che, alla data del decesso, la donna non era ancora titolare dell’assegno divorzile, pertanto, non aveva nulla da pretendere.

All’esito del giudizio la Suprema Corte respingeva sia il ricorso principale che quello incidentale e condannava entrambe le parti al pagamento del doppio del contributo unificato.

La decisione degli Ermellini ha in sostanza confermato quella della Corte di merito affermando che  la stessa aveva correttamente dato importanza al riconoscimento in concreto e non in astratto del diritto all’assegno sulla base di una pronuncia giurisdizionale che di fatto era già intervenuta.

La Corte, ha, altresì, precisato che, anche se la sentenza non costituiva titolo attivabile nei confronti del destinatario individuato è presupposto valido ai fini della prestazione previdenziale che oltretutto non necessita di essere assistito dall’autorità del giudicato.

Commento dell’ Avv. Carlo Cavalletti
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