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L’ex marito paga il canone di locazione dell’immobile assegnato all’ex coniuge (Corte di Cassazione, Sezione Civile n. 12058 del 22 giugno 2020).

Con la decisione in esame la Suprema Corte ritorna sulle problematiche economiche che insorgono nel corso di un procedimento di divorzio.

Nella vicenda in questione la Corte di Appello riformava la pronuncia di primo grado, resa nell’ambito di un procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio, e nello specifico, revocava l’assegno mensile nei confronti dell’ex moglie.

La Corte lasciava invariate le altre condizioni ovvero il mantenimento delle figlie e il pagamento del canone di locazione della casa assegnata all’ex moglie.

Il caso giungeva dinanzi alla Suprema Corte.

L’uomo, infatti, lamentava la mancata ed errata applicazione dell’art 6 delle legge n. 392 del 1978 in quanto il giudice di appello, nell’imporre il pagamento del canone di locazione, non aveva indicato la ragione né considerato il reddito dell’ex moglie.

Il ricorrente, rilevava, altresì, la mancata considerazione delle condizioni economiche della moglie, in quanto, secondo l’ex marito, la donna disponeva di un appartamento ed il suo stipendio mensile risultava essere aumentato.

Inoltre l’eliminazione dell’obbligo di versare l’assegno all’ex moglie veniva disposto dal passaggio in giudicato della sentenza e non dalla domanda.

La donna proponeva ricorso incidentale dove si opponeva al mancato riconoscimento dell’assegno di mantenimento nei suoi confronti evidenziando il maggior reddito del marito.

Gli Ermellini rigettavano entrambi i ricorsi ritenendo la pronuncia di appello conforme al principio di diritto.

In particolare, in riferimento al canone di locazione, veniva confermato il pagamento a carico del coniuge con maggiore disponibilità economica a nulla rilevando il fatto che la casa fosse stata assegnata all’ex moglie.

La Corte confermava, altresì, la decorrenza dell’eliminazione dell’obbligo di mantenimento, nei confronti della moglie, dal passaggio in giudicato della sentenza ribadendo che la decisione non retro agisce alla data del ricorso avanzato in quanto tali provvedimenti necessitano di valutare il mutamento delle condizioni patrimoniali nel corso del giudizio.

Commento dell’ Avv. Carlo Cavalletti 
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