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Legittimo il recesso per giusta causa in caso di evidente demansionamento. (Corte di Cassazione, Sezione Lavoro n. 811 del 19.01.2021).Base

Un lavoratore proponeva ricorso avverso un decreto con il quale il datore di lavoro, un istituto di credito, gli ingiungeva il pagamento di oltre 75 mila euro a titolo di penale per inadempimento del patto di stabilità.

A parere della società datrice, le dimissioni del lavoratore erano senza giusta causa ragion per cui lo stesso era tenuto al pagamento della somma ingiunta quale corrispettivo del preavviso non lavorato.

In primo ed in secondo grado l’opposizione del lavoratore veniva accolta.

In particolare la Corte di Appello competente, pur ritenendo valido il patto di stabilità sottoscritto, osservava che dagli atti emergeva chiaramente come il trasferimento del lavoratore fosse demansionante pertanto non occorreva aver svolto le nuove mansioni prima di presentare le dimissioni per giusta causa.

La società datrice di lavoro ricorreva dinanzi alla Suprema Corte ed affermava come fosse illogico ritenere sussistente il demansionamento solo sulla base dell’assegnazione in un ufficio diverso e prima di valutarne l’effettività.

Di diverso avviso la Suprema Corte, a parere della quale, già nel provvedimento di assegnazione, risultava evidente il demansionamento del dipendente.

In base a quanto sopra, gli Ermellini ritenevano irrilevante la sperimentazione delle nuove mansioni al fine di ritenere legittimo l’esercizio delle dimissioni per giusta causa, escludendo, nel caso di specie, la violazione del patto di stabilità.

Commento dall’ Avv. Carlo Cavalletti
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