Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Legittima la revoca dell’assegno divorzile se l’incremento del reddito deriva da risarcimento e pensione. (Corte di Cassazione, Sezione Civile n.12576 del 12.05.2021).

In una causa di separazione degli effetti civili del matrimonio veniva fissato a carico del marito il pagamento dell’assegno di divorzio nella misura di € 450,00 mensili.

In sede di appello la decisione veniva parzialmente riformata e veniva revocato l’obbligo dell’uomo di corrispondere l’importo a titolo di assegno.

L’ex moglie, a quel punto, adiva la Suprema Corte basando la censura su due motivi.

In primo luogo contestava la revoca dell’assegno rilevando la mancata comparazione della situazione reddituale concreta dei due ex coniugi. La ricorrente, inoltre, rilevava che la Corte, nella valutazione, non aveva tenuto in considerazione la somma, percepita dall’ex marito a titolo di risarcimento, ed ottenuta a seguito di un infortunio sul lavoro nonché del trattamento pensionistico percepito dallo stesso a titolo di invalidità civile.

Gli Ermellini, ritenendo non fondate le doglianze sollevate, rigettavano il ricorso.

Nella decisione si precisava che la ricorrente non aveva fornito prova del mancato svolgimento di attività lavorativa, la donna risultava invece proprietaria di due immobili. Inoltre dalla separazione consensuale emergeva che i coniugi nulla avevano stabilito in merito ad oneri economici lasciando supporre l’assenza di una situazione di bisogno.

La Suprema Corte, ricordando i principi in tema di determinazione dell’assegno nonché la funzione dell’assegno stesso, affermava che il divario tra le posizioni reddituali dei coniugi non assume rilievo, in particolare, se l’incremento derivi da un infortunio sul lavoro, come nel caso di specie.

In conclusione la Corte ha escluso sia la violazione di legge che il difetto di motivazione lamentati dalla ricorrente.

Commento dell’ Avv. Carlo Cavallett
Iscritto all’Albo Avvocati Cassazionisti

Via Fucini, 49 – 56125 Pisa
Via Martiri di Marzabotto, 15 –  56019 Vecchiano (PI)
Tel: 050540471
Fax. 050542616
www.studiolegalecavalletti.it
www.news.studiolegalecavalletti.it

Lo Studio Legale Cavalletti offre altresì soluzioni relative al mandato diversificate a seconda della natura del cliente (area privati/aziende).

Per un appuntamento basta cliccare nella area di consulenza on line prenotando lo strumento più utile (recapiti/consulenza on line/video consulenza).

Studio Legale Cavalletti, Via Renato Fucini 49 – 56127 Pisa | Tel 050 540471 – Iscrizione Albo Avvocati Cassazionisti Nr 86518

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates

[mc4wp_form id="14346" element_id="style-1"]