
Legge Pinto: il termine di ragionevole durata per i processi in unico grado
In seguito alla modifica della Legge n. 89/2001 sulla ragionevole durata dei processi ad opera del D.L. n. 83/2012 (convertito con modifiche nella Legge n. 134/2012), all’art. 2 sono stati aggiunti i commi 2-bis e 2-ter.
Il comma 2-bis dispone, tra l’altro, che “si considera rispettato il termine ragionevole (…) se il processo non eccede la durata di tre anni in primo grado, di due anni in secondo grado, di un anno nel giudizio di legittimità. (…)”.
Il successivo comma 2-ter prevede che “si considera comunque rispettato il termine ragionevole se il giudizio viene definito in modo irrevocabile in un tempo non superiore a sei anni”.
Quest’ultima disposizione ha dato luogo a due divergenti interpretazioni: da un lato, vi era chi riteneva che la norma fosse applicabile soltanto nelle ipotesi di giudizi presupposti svoltisi in 3 gradi di giudizio (primo e secondo grado di merito e cassazione); dall’altro, chi ne sosteneva l’applicabilità tout court ad ogni procedimento presupposto, anche qualora svoltosi in primo ed unico grado; con l’ovvia conseguenza, in tale ultima ipotesi, che il giudizio di primo grado, in assenza di impugnazioni, sarebbe potuto benissimo durare fino a 6 anni senza poter ritenere irragionevole tale durata. […..]
Fonte: Altalex
Avv. Carlo Cavalletti
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