L’amministratore non consegna la lista dei condomini morosi? Ci pensa il Giudice che lo condanna in proprio (Tribunale di Firenze sentenza n. 4157/2026).
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La causa trova fondamento da un ricorso promosso da una società terza che vantava un credito verso il condominio giusto decreto ingiuntivo.
L’avv. Carlo Cavalletti richiedeva all’amministratore la lista dei condomini morosi ma l’amministratore ometteva ogni risposta.
E così la società ricorreva dinanzi al Tribunale di Firenze per farsi consegnare la lista dei condomini ex art. 63 disp. att. c.c. oltre che stabilire una somma giornaliera per la mancata consegna di quanto dedotto.
Il Giudice ricorda nella sua motivazione che secondo l’art. 63 disp. att c.c. modif. dalla L. n. 220/2012 l’amministratore del condominio è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi.
Come di recente statuito dalla Suprema Corte “L’obbligo di comunicare i dati dei condomini morosi (e la conseguente legittimazione passiva in caso di azione giudiziale) spetta all’amministratore in proprio, trattandosi di un dovere legale di cooperazione con i creditori funzionale al rispetto dell’ordine di escussione contemplato dal comma 2 dell’art. 63 disp. att. c.c., che è estraneo al rapporto di mandato intercorrente con il condominio e la cui violazione dà luogo, pertanto, a una responsabilità di tipo aquiliano” (Cass. n.1002/2025).
Pertanto, “la legittimazione passiva deve ravvisarsi in capo alla persona dell’amministratore in proprio”.
Per le obbligazioni sorte dopo l’entrata in vigore della L. n. 220 del 2012, il debito sussidiario di garanzia del condomino solvente è, pertanto, subordinato alla preventiva escussione del moroso ed è limitato alla rispettiva quota di quest’ultimo e non all’intero debito verso il terzo creditore (Cass., sez. II, 17/02/2023 n.5043).
In conclusione l’amministratore va condannato a comunicare al proprio creditore insoddisfatto i dati dei condomini morosi nel pagamento dei contributi condominiali relativi al credito stesso non oltre dieci giorni dalla notifica della presente sentenza.
Merita accoglimento, peraltro, la richiesta di parte ricorrente di fissare ai sensi dell’art. 614 bis cpc una somma a carico dell’amministratore per l’eventuale ritardo nell’esecuzione di tale condanna la quale, tenuto conto dell’ammontare del credito, si determina in € 50,00 per ogni giorno di ritardo successivo all’undicesimo giorno dalla notifica della presente sentenza
Avv. Carlo Cavalletti
Abilitato alla difesa dinanzi alla Corte di Cassazione
Via R. Fucini, 49 Pisa
Tel. 800.912.940 / 050.540471

