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L’accoglimento dell’azione revocatoria non rende invalido l’atto di disposizione dei beni ceduti. (Corte di Cassazione, Sezione Civile n. 16614 dell’11.06.2021).

Un istituto di credito agiva in giudizio al fine di ottenere la revocatoria ex art 2901 c.c. di un atto con il quale un soggetto aveva venduto un immobile alla figlia.

La Corte di Appello, in parziale riforma della decisione di primo grado, accoglieva la predetta domanda.

A parere della Corte risultavano presenti i presupposti, sia di natura oggettiva che soggettiva, per l’accoglimento dell’azione revocatoria proposta. In secondo grado, veniva, altresì, rilevata l’infondatezza della domanda proposta dalla figlia e volta ad ottenere la restituzione dell’importo corrisposto per l’acquisto dell’immobile oggetto di revocatoria.

La vicenda giungeva dinanzi alla Suprema Corte dove la figlia, in qualità di ricorrente, contestava, tra le altre cose,  l’erronea presenza del presupposto soggettivo  della consapevolezza della stessa di arrecare pregiudizio ai creditori. Inoltre, rilevava che la Corte aveva, erroneamente, disatteso la domanda risarcitoria proposta e volta ad ottenere la restituzione di quanto dalla stessa corrisposto per l’acquisto.

Gli Ermellini, ritenendo i motivi in parte inammissibili e comunque non fondati, rigettavano il ricorso.

In primo luogo la Suprema Corte rilevava che la ricorrente si era limitata ad allegare una erronea ricognizione della fattispecie a mezzo delle risultanze della causa.

Per quanto riguarda la domanda di restituzione della somma versata a titolo di acquisto la Suprema Corte riteneva corretto il ragionamento del Giudice di secondo grado.

In particolare evidenziava come l’accoglimento dell’azione revocatoria non comporta l’invalidità dell’atto di disposizione dei beni ceduti. Si tratta, infatti, di inefficacia dell’atto nei confronti del creditore che ha agito.

In base a quanto sopra, pertanto, l’acquisto del bene, in quanto valido ed efficace, giustificava la conservazione del prezzo percepito per la cessione del bene da parte del debitore alienante.

Commento dell’ Avv. Carlo Cavalletti 
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