
La ripresa della convivenza rende improcedibile il divorzio (Corte di Cassazione, Sezione Civile n. 11636 del 16 giugno 2020)
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Il caso sorgeva a seguito di una domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta da un uomo dinanzi al Tribunale competente.
La domanda veniva rigettata dal Tribunale in quanto, a parere del Giudice, dopo la separazione, i coniugi, si erano riconciliati.
La Corte di Appello confermava la decisione di primo grado.
La riconciliazione veniva desunta da vari elementi, la coppia, infatti, a seguito della separazione, aveva convissuto, nella casa coniugale, insieme ai figli per diversi anni.
La questione giungeva dinanzi alla Suprema Corte dinanzi alla quale l’uomo ricorreva.
Il ricorrente lamentava, tra le altre cose, l’omessa valutazione dei fatti, l’aver dato rilievo alla ripresa della convivenza nonché di non aver considerato il giudicato formatosi sull’assenza delle pretesa riconciliazione per effetto del decreto con il quale il Tribunale accoglieva la richiesta congiunta di modifica delle condizioni di separazione.
Gli Ermellini però rigettano il ricorso ritenendo i motivi infondati.
A parere della Corte risultava corretta la pronuncia, emessa in sede di appello, e, ribadiva, pertanto, che, al fine di dimostrare la non riconciliazione, nonostante la ripresa della convivenza, il ricorrente deve allegare circostanze concludenti ed atteggiamenti concreti.
In assenza di quanto sopra, ai fini della richiesta di divorzio, occorrerà richiedere un nuovo provvedimento di separazione.
Commento dell’Avv. Carlo Cavalletti iscritto Albo Cassazionisti
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