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La responsabilità per danni causati da cani randagi è dell’ente preposto alla prevenzione dei pericoli per l’incolumità pubblica. (Corte di Cassazione, Sezione Civile n. 6392 depositata il 6 marzo 2020).

La responsabilità per danni causati da cani randagi è dell’ente preposto alla prevenzione dei pericoli per l’incolumità pubblica. (Corte di Cassazione, Sezione Civile n. 6392 depositata il 6 marzo 2020). 

La vicenda sorgeva a seguito di un incidente in cui veniva coinvolto un ciclista il quale, aggredito da un cane, perdeva l’equilibrio e sbatteva la testa su dei cassonetti di metallo posti all’interno della carreggiata.

Il soggetto leso citava in giudizio il Comune e la compagnia assicurativa al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti.

In primo grado il Tribunale condannava il Comune al risarcimento e dichiarava il difetto di legittimazione passiva della compagnia.

Il Comune impugnava la decisione dinanzi alla Corte di Appello competente, la quale, in riforma della sentenza, affermava che nessuna responsabilità fosse da ascrivere al Comune.

La legge quadro n. 281 del 1991 e l’art 7 della legge regionale, in questione, prevedevano che, in tale materia, è compito dell’ asl locale provvedere alla vigilanza preventiva del randagismo.

A parere dei giudici, al Comune, spetta solo il compito di garantire e realizzare strutture idonee al ricovero e custodia degli animali. Per la Corte, nessuna rilevanza assumeva la presenza dei cassonetti della spazzatura, posti all’interno della carreggiata, perchè non incidenti sul nesso causale del sinistro. Inoltre, secondo la Corte, non vi era prova che il cane fosse randagio.

Il ciclista ricorreva dinanzi alla Suprema Corte la quale rigettava il ricorso e le doglianze da questo sollevate.

Gli Ermellini affermavano che la responsabilità civile per i danni causati da cani randagi spetta all’ente o enti, a cui le leggi regionali attribuiscono il dovere di prevenire il pericolo per l’incolumità della popolazione, ciò in attuazione della legge quadro nazionale n. 281 del 1991.

Nel caso in esame la legge attribuiva tale dovere al servizio veterinario presso le unità sanitarie locali, adesso aziende locali.

In merito all’applicazione dell’art 2051 c.c. la Suprema Corte ribadisce che ha, correttamente, disposto la Corte di Appello, la quale, accertando l’inesistenza del nesso tra i cassonetti e l’incidente, ha reso irrilevante l’indagine sulla condotta del Comune in tal senso.

Commento dell’ Avv. Carlo Cavalletti
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