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La mancata iscrizione del professionista all’albo degli ingegnere determina la nullità della prestazione ai sensi dell’art. 2331 c.c.” (Giudice di Pace di Pisa sentenza n. 150 anno 2019).

La vicenda riguarda una richiesta di pagamento formulata da un professionista nei confronti di un condominio per presuntà attività di calcolo relativa a lavori di ristrutturazione.
Si costituiva dinanzi al Giudice di Pace di Pisa il Condominio, rappresentato dall’avv. Carlo Cavalletti, che eccepiva sia la mancata conclusione di accordo professionale sia la mancata iscrizione del professionista nell’albo degli ingegneri.
Nel procedimento in essere si costituiva a sostegno della domanda di parte attrice, in via adesiva autonoma, una ulteriore figura quale un ingegnere riferendo che lo stesso risultava iscritto al competente ordine ed avrebbe svolto il lavoro per conto del Condominio.
Il Giudice acquisiva i verbali di assemblea e ammetteva interrogatorio formale dell’attore nella cui udienza veniva richiesto se fosse iscritto all’ordine degli ingegneri.
In data 25.2.2019 il Giudice di Pace pubblicava la sentenza in commento confermando la totale ragione del condominio, rappresentato dall’avv. Carlo Cavalletti, motivando come, anche laddove dovesse ritenersi sussistente l’incarico dedotto in giudizio da parte attrice, a prestazione risulterebbe comunque nulla stante la mancata iscrizione dell’attore all’albo degli ingegneri, e ciò ai sensi dell’art. 2331 cc (sul punto cfr. Cassazione Civ. n. 11947/1993).
Ed ancora il Giudice, sempre in accoglimento delle eccezioni mosse dal legale del condominio, affermava come in relazione alla domanda formulata dal terzo intervenuto in via subordinata, la stessa anche ove ritenuta provata, risulterebbe incompatibile con la posizione assunta in via principale che si configura come un intervenuto adesivo alla domanda di parte attrice e non come una domanda propria. Tale domanda proposta in via subordinata deve pertanto essere respinta.

Avv. Carlo Cavalletti
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