
La mancata comunicazione dell’apertura del concordato preventivo non esclude il pagamento delle somme. Natura privilegiata del credito dovuto al promotore finanziario – Ordinanza Tribunale di Prato rg. 1107 anno 2015
Il sig. XXXXX svolgeva attività professionale di promotore finanziario per conto di YYYYYY. e WWWWWW., a partire dall’aprile 2008.
Terminato il proprio mandato, rimetteva a ciascuna società notula di € 15.000,00, per un totale di € 30.000,00.
Poiché il credito non veniva soddisfatto, il ricorrente provvedeva a recuperare le somme tramite la proposizione di due decreti ingiuntivi (D.I. 38/2011 e D.I. n.77/2011), successivamente opposti da parte di una terza società – ZZZZZZZ. – la quale dichiarava di aver acquistato le società YYYYY. e WWWWWW., giusto atto del Notaio Dott. BBBB.
Si evidenzia come il decreto ingiuntivo emesso contro YYYYYY, sia stato dichiarato provvisoriamente esecutivo ai sensi dell’art. 648 c.p.c. mentre il giudizio in opposizione decreto ingiuntivo promosso da YYYYY. e WWWWW., si è estinto per inattività delle parti, con il conseguente passaggio in giudicato dello stesso D.I. n. 77/2011.
In data 09.05.2011, la ZZZZZZ. presentava domanda di concordato preventivo approvato in data 21.12.2011 ma non informava il sig. XXXXX. – creditore della società stante l’ammissione di quanto sopra – dell’avvio della suddetta procedura.
Parte ricorrente – venuta a conoscenza del deposito della domanda di concordato preventivo – provvedeva ad inviare copia dei conferimenti di incarico e dei decreti ingiuntivi al Dott. MMMMM., quale liquidatore giudiziale, al fine di essere ammesso al passivo in via privilegiata.
Tuttavia, alla richiesta non seguiva alcuna risposta e non veniva fornito il piano di riparto dell’attivo, di cui si chiedeva l’esibizione.
Veniva quindi depositato presso il Tribunale di Prato ricorso ex art. 702 bis c.p.c. alla cui udienza si costituiva la controparte.
Il G.I. – dopo aver esperito tentativo di conciliazione- tratteneva la causa in decisione e decideva con ordinanza con cui accertava la natura privilegiata del credito vantato dal promotore ai sensi dell’art. 2751 bis n. 2 c.c. trattandosi di retribuzione di un professionista svolta nei due anni antecedenti al termine di presentazione del concordato.
Altresì sussiste l’obbligo della società in concordato di pagare le somme poiché la mancata iscrizione degli appositi elenchi non può essere opposta al ricorrente.

Avv. Carlo Cavalletti
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