
La funzione educativa dell’assegno di mantenimento. (Corte di Cassazione, Sezione Civile n. 18785 del 02.07.2021).
La pronuncia esamina la funzione dell’assegno di mantenimento nei riguardi dei figli maggiorenni.
Un padre, obbligato dal Tribunale competente a corrispondere l’assegno di mantenimento nei confronti della figlia ormai di 26 anni, proponeva reclamo ex art 739 c.p.c. dinanzi alla Corte di Appello competente la quale disponeva la revoca dell’assegno.
La decisione della Corte si basava sia sull’età avanzata della figlia sia sulla sua scarsa propensione agli studi e a proseguire l’attività commerciale che padre e zio le avevano proposto.
La questione giungeva dinanzi alla Suprema Corte.
Gli Ermellini ritenevano infondati i motivi ed effettuavano alcune precisazioni sul tema.
Preliminarmente la Corte precisa che il diritto del figlio maggiorenne al mantenimento si giustifica all’interno e nei limiti del perseguimento di un percorso formativo e di un progetto educativo.
La Suprema Corte esclude, pertanto, che l’assegno di mantenimento abbia una finalità assistenziale incondizionata e di durata illimitata.
Il relativo obbligo di corresponsione viene meno nel caso in cui il mancato raggiungimento dell’indipendenza economica è da ricollegare al mancato impegno del beneficiario verso un progetto formativo volto ad acquisire competenze professionali.
La pronuncia chiarisce, altresì, che la valutazione delle circostanze che possono giustificare la revoca dell’obbligo di mantenimento va compiuta dal Giudice caso per caso tramite un accertamento che consideri l’età del soggetto, l’impegno verso la ricerca di una occupazione lavorativa nonché il livello di competenza professionale e tecnica raggiunto.
Nel caso di specie la Corte territoriale ha dato atto degli elementi presuntivi dai quali desumere la colpevolezza della figlia nel mancato raggiungimento dell’indipendenza economica.
Gli elementi presenti quali, l’età avanzata della stessa, il suo rifiuto ingiustificato di continuare a svolgere l’attività commerciale nonché la scarsa propensione agli studi, risultavano sufficienti per disporre la revoca dell’obbligo di mantenimento da parte del padre.
Commento dell’ Avv. Carlo Cavalletti
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