
La competenza territoriale si può radicare presso il foro del domicilio del creditore, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1182, terzo comma c.c. e 20 c.p.c.,
La competenza territoriale si può radicare presso il foro del domicilio del creditore, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1182, terzo comma c.c. e 20 c.p.c., allorquando il creditore agisca in giudizio per ottenere il pagamento di una somma di denaro il cui esatto ammontare risulti dal titolo invocato o sia attraverso esso determinabile in modo pressoché univoco (Tribunale di Genova VI Sez. Civile sentenza n. 117 anno 2022)
Si rivolgeva allo Studio Legale Cavalletti una società con sede in Pisa che si era vista notificare un decreto ingiuntivo- emesso dal Tribunale di Genova – relativamente ad una presunta fornitura contestata anche in ordine al quantum.
In particolare l’avv. Carlo Cavalletti rilevava come in base a quanto sancito dalle Sezioni Unite con la sentenza n.17898/2016, la Corte di Cassazione, riunita a Sezioni Unite, è stata chiamata a dirimere il rilevato contrasto, esistente all’interno della propria giurisprudenza, attorno al concetto di obbligazione pecuniaria “portabile” ai sensi dell’art. 1183, terzo comma, c.c. e, di conseguenza, sull’impatto che tale definizione riverbera sull’individuazione del foro alternativo del luogo in cui deve essere eseguita l’obbligazione (forum destinatae solutionis) ai sensi dell’art. 20 c.p.c.
In base alla suddetta sentenza, è possibile ritenere che la competenza territoriale si possa radicare presso il foro del domicilio del creditore, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1182, terzo comma c.c. e 20 c.p.c., allorquando il creditore agisca in giudizio per ottenere il pagamento di una somma di denaro il cui esatto ammontare risulti dal titolo invocato o sia attraverso esso determinabile in modo pressoché univoco.
Il Giudice, con la sentenza allegata, accoglie l’eccezione ritenendo la incompetenza del Tribunale di Genova rispetto a quello di Pisa.
Altresì il G.I. riferisce come riguardo alle spese di lite vanno liquidate secondo il principio della soccombenza e sul punto richiama sul punto la sentenza della Suprema Corte n. 9035/2019 (di cui ha fatto applicazione anche la sentenza del Tribunale di Torino del 4.3.2020), la quale afferma in motivazione che “… posto che il decreto ingiuntivo, a seguito dell’opposizione e per le ragioni fatte valere dall’opponente, quale che fossero, di merito o di rito, è stato revocato, la parte vittoriosa risulta essere la parte opponente. Come è stato già detto da questa Corte il procedimento che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto di ingiunzione non costituisce un processo autonomo rispetto a quello aperto dall’opposizione, ma da luogo a una fase di un unico giudizio.. Perciò, il giudice che con la sentenza chiude il giudizio davanti a se, deve pronunciare sul diritto al rimborso delle spese sopportate lungo tutto l’arco del procedimento e tenendo in considerazione l’esito finale della lite (art. 91 c.p.c.)”.
Ne consegue l’accoglimento della domanda con condanna alle spese di lite.

Commento Avv. Carlo Cavalletti
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