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La cessione del credito non integra il reato di mancata esecuzione dolosa ad un provvedimento (Corte di Cassazione, Sezione Penale n. 21988 del 22 luglio 2020).

La questione, analizzata dalla Corte nella pronuncia in esame, riguardava la configurabilità del reato di mancata esecuzione dolosa ad un provvedimento del giudice nel caso in cui una società, condannata al pagamento di una somma, ceda il proprio credito più consistente.

Così facendo, infatti, verrebbe vanificata la richiesta di pignoramento presso il terzo.

Il manager della società proponeva ricorso dinanzi alla Suprema Corte.

I Giudici Supremi richiamavano il principio, esposto dalle Sezioni Unite, e ribadivano che, ai fini della configurabilità del reato, non è sufficiente che, gli atti dispositivi di cui all’art 388 c.p., siano oggettivamente finalizzati a consentirgli di sottrarsi agli adempimenti indicati nel provvedimento ma è necessario che tali atti abbiano natura simulata o fraudolenta ovvero siano connotati da una componente di artificio, inganno o menzogna atte a vulnerare le pretese del creditore.

Gli Ermellini, hanno, altresì, specificato che, per atto fraudolento, a parere delle Sezioni Unite, si intende “ogni comportamento che, formalmente lecito, sia tuttavia caratterizzato da una componente di artifizio o di inganno”.

Secondo la Corte, la decisione di appello non ha applicato i suddetti principi.

Nello specifico, a parere della Suprema Corte, in appello i giudici non avevano, tra le altre cose, spiegato il carattere fraudolento della cessione, l’effetto sul patrimonio, la situazione economico patrimoniale della cedente.

In definitiva la Corte accoglieva, con rinvio, il ricorso.

Commento dell’ Avv. Carlo Cavalletti
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