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La Cassazione conferma l’abbondano del tenore di vita quale criterio per l’assegno di divorzio. (Corte di Cassazione, Sezione Civile n. 28104 del 09.12.2020).

Con la vicenda in esame la Suprema Corte ritorna sul tema dell’assegno divorzile e sui criteri da tenere in considerazione ai fini della sua determinazione.

Il caso sorgeva a seguito di un giudizio di divorzio dove, sia in primo grado che in sede di appello, veniva confermato un assegno mensile pari ad € 300,00 che il marito doveva versare nei confronti della moglie.

L’uomo ricorreva dinanzi alla Suprema Corte facendo valere quattro motivi di doglianza.

Gli Ermellini, ritenendo un motivo fondato, accoglievano il ricorso cassando la decisione impugnata.

Il ricorrente rilevava l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in riferimento al reddito goduto dallo stesso che, ammontante a circa € 1430,00 mensili, era gravato anche da spese di salute.

La Suprema Corte richiama i principi enunciati in materia dalle Sezioni Unite con la pronuncia del 2018 n. 18287 e conferma che il tenore di vita, goduto in costanza di matrimonio, non può essere utilizzato come paramentro per determinare l’importo dell’assegno di divorzio.

Nel caso di specie, pur dando atto che il tenore di vita non costituisce un paramentro per determinare l’assegno divorzile, non risultava indicato il reddito del marito.

Ciò a dimostrazione che la situazione economica delle parti non era stata valutata.

La vicenda veniva, pertanto, rinviata la giudice di merito per un nuovo esame.

Commento dall’ Avv. Carlo Cavalletti 
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