Danno da vacanza rovinata: il tour operator risponde dei danni causati da animali lasciati nel villaggio” (Giudice di Pace di Pisa - sentenza n. 38 anno 2022).
- Scritto da Studio Legale Cavalletti
- Pubblicato in Diritto Civile
Lo Studio Legale Cavalletti assumeva la difesa di una sig.ra che si era recata, dopo un anno di lavoro, in un villaggio a Zanzibar.
Non appena arrivata in loco la cliente – su richiesta dell’addetta – veniva invitata a vedere un lemore che la attaccava provocandole danni e la rovina della vacanza.
L’avv. Carlo Cavalletti scriveva al tour operator che negava ogni responsabilità per l’accaduto così da dover citare dinanzi al Giudice di Pace di Pisa – foro del consumatore – la società gestrice del villaggio.
In particolare la difesa sosteneva come in ossequio ai principi contenuti nella convenzione internazionale firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970 - concernente il contratto di viaggio - alla quale l’Italia ha dato esecuzione con legge 27 dicembre 1977, n. 1084, l’organizzatore di viaggi turistici deve adottare tutte le misure idonee ad evitare danni a coloro che vi partecipino, sia quanto effettua personalmente i servizi di trasporto, alloggio e altri, connessi al soggiorno, sia quando affida ad altri l’esecuzione di tali servizi. In questo ambito la responsabilità dell’organizzatore del viaggio può cadere solo attraverso la dimostrazione della assoluta diligenza.
Ed ancora la difesa della cliente evidenziava come la Suprema Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, con sentenza n. 5189/2010 e sulla scorta della pronuncia più risalente nel tempo ha statuito che “in caso di mancato od inesatto adempimento dell’obbligazione assunta con la vendita del pacchetto turistico, l’organizzatore e il venditore sono tenuti al risarcimento del danno (secondo le rispettive responsabilità), salvo prova di impossibilità della prestazione per causa loro non imputabile, con l’ulteriore previsione che l’organizzatore/venditore che si avvale di altri prestatori di servizi è “comunque” tenuto a risarcire il danno sofferto dal consumatore salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti”.
Il Giudice di Pace – con la sentenza che andiamo ad allegare – ritiene che l'art. 47 Codice del Turismo, stabilisce che "nel caso in cui l'inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico non sia di scarsa importanza ai sensi dell'art. 1455 c.c. , il turista può chiedere, oltre e indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlate al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all'irripetibilità dell'occasione perduta".
Nel nostro caso il giudizio sui superamento della soglia minima di lesione e implicito nella vicenda patita dall'attrice avuto riguardo alla causa in concreto - costituita dalla "finalità turistica", che qualifica il contratto "determinando l'essenzialità di tutte le attività e dei servizi strumentali alia realizzazione del preminente scopo vacanziero. La lesione prodotta dalla morsicatura dell'animale ha difatti impedito alla infortunata di godere appieno dei benefici della vacanza, influendo sui suo andamento. La liquidazione di siffatto danno va effettuata in via equitativa.
Pertanto – accolta la fondatezza – il Giudice condanna la società al risarcimento del danno oltre il rimborso delle spese legali.
Commento Dott.sa Michelle Molinario
presso Studio Legale Cavalletti
Via R. Fucini, 49
56125 Pisa
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