E’ provato il nesso causale tra evento e danno ai sensi dell’art. 2051 c.c. mentre compete a chi invoca il caso fortuito darne prova (Giudice di Pace di Lucca numero 891 del 17.12.2021).
- Scritto da Studio Legale Cavalletti
- Pubblicato in Diritto Civile
Il caso in esame tratta della responsabilità per cose in custodia ex art. 2051 c.c. data la prova del nesso causale evento-danno.
La vicenda traeva origine dall’urto avvenuto su un tratto autostradale tra una vettura e un copertone di un mezzo pesante su una carreggiata di sorpasso senza che lo stesso fosse segnalato.
Il conducente si rivolgeva all’avv. Carlo Cavalletti che invocava l’applicabilità dell’art. 2051 c.c. in forza del quale in materia di riparto dell’onere della prova impone al danneggiato di fornire la prova del nesso casuale fra la cosa in custodia e l’evento lesivo, nonché l’esistenza di un rapporto di custodia.
La difesa di controparte contestava nel merito la responsabilità ex art. 2051 c.c. per l’esimente del caso fortuito avendo svolto - dopo l’urto – tutti i controlli necessari.
Il Giudice di Pace di Lucca accoglieva la difesa dell’avv. Carlo Cavalletti in quanto, posto che la condotta colposa del danneggiato può arrivare ad escludere il nesso causale e il risarcimento, nel caso di specie la prudente condotta di guida del danneggiato assumeva un ruolo determinante nella causazione dell’evento.
Non si configurava invece il caso fortuito quale esimente di responsabilità dovendosi questo riferire a situazioni di pericolo causati dall’utenza stessa ovvero a una repentina ed imprevedibile alterazione dello stato della cosa non può essere oggetto di un intervento tempestivo risolutivo.
Il Giudicante ricordava come già la Cassazione Civile con sentenza, Sez. III, ord. n. 25837 del 31 ottobre 2017, statuiva come “la condotta della vittima del danno causato da una cosa in custodia costituisce “caso fortuito” idoneo ad escludere la responsabilità del custode ex. art. 2051 c.c., ove sia colposa ed imprevedibile”.
Commento Dott.sa Michelle Molinario
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