Compravendita nulla in caso difformità del titolo edilizio. (Corte di Cassazione, Sezione Civile n. 26847 del 04.10.2021).
- Scritto da Studio Legale Cavalletti
- Pubblicato in Diritto Civile
Il caso originava da un contratto di compravendita avente ad oggetto due sottotetti.
Il venditore agiva in giudizio deducendo di aver concluso il contratto di vendita al prezzo di € 217.500,00, importo da corrispondere in rate.
Parte acquirente aveva corrisposto solo un importo parziale della cifra pattuita.
La convenuta, parte acquirente, si costituiva in giudizio chiedendo che venisse dichiarata la risoluzione del contratto di vendita per inadempimento grave di parte attrice.
La stessa rilevava, infatti, di aver scoperto solamente in seguito che i sottotetti erano difformi dal permesso di costruire e chiedeva, altresì, la restituzione delle somme e delle spese sostenute.
Sia in primo che in secondo grado il venditore otteneva la condanna al pagamento della restante somma pattuita con la vendita e le domande riconvenzionali di parte convenuta non torvavano accoglimento.
La vicenda giungeva dinanzi alla Suprema Corte dove la ricorrente rilevava violazione e falsa applicazione degli artt. 111, comma 6 Cost. e 132, comma 2, n. 4 c.p.c. nonché dell'art. 112 c.p.c. ed omessa pronuncia in relazione all'art. 360, comma1, n. 4. c.p.c..
In sostanza la Corte di Appello aveva omesso la valutazione circa il motivo specifico relativo non solo all'inabilità degli immobili in oggetto ma relativo anche alla non conformità dei locali al titolo edilizio.
Gli Ermellini, in accoglimento del ricorso, cassavano con rinvio la decisione per un nuovo esame.
Nello specifico la Suprema Corte osservava che, effettivamente la pronuncia della Corte di Appello riguardava unicamente la non abitabilità dei sottotetti e non le censure relative la non conformità degli immobili al titolo edilizio e la loro difformità e irregolarità catastale e vincolo di destinazione.
Commento dell'Avv. Carlo Cavalletti
(abilitato alla difesa dinanzi alla Corte di Cassazione)
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