
Integra il reato appropriazione indebita la sottrazione di file dal computer aziendale. (Corte di Cassazione, Sezione Penale n. 11959 depositata il 13 aprile 2020).
Con la sentenza in esame la Cassazione interviene su un tema delicato quale quello della tutela e proprietà dei dati informatici.
Il caso traeva origine da un dipendente che, prima di lasciare il posto di lavoro e riconsegnare il computer aziendale, copiava i file dal pc e lo formattava.
Tale comportamento impediva alla società datrice di lavoro di recuperare le mail aziendali.
Il lavoratore veniva denunciato e, in primo grado, veniva condannato per danneggiamento di sistemi informatici o telematici e per appropriazione indebita, puniti rispettivamente dagli artt. 635 quater e 646 c.p.
In sede di appello il dipendente veniva assolto per il reato di cui all’art. 635 quater e condannato per appropriazione indebita dei file.
L’uomo ricorreva dinanzi alla Suprema Corte dove chiedeva di essere assolto dal reato di appropriazione indebita poiché la sottrazione di dati informatici, non rientranti nella nozione di “cose mobili”, non integra il reato di appropriazione indebita.
Gli Ermellini rigettavano il ricorso e confermavano la condanna.
La Corte, con la vicenda in esame, modifica un orientamento consolidato sul punto.
La decisione della Corte concentra l’attenzione sulla definizione di “cosa mobile”, intendendosi per tale ciò che può essere oggetto di “materiale apprensione” e suscettibile di essere spostato da un luogo ad un altro.
Nel caso di furto di files, mancando la perdita di possesso di questi da parte del possessore, in passato, si escludeva che fosse ipotizzabile il reato di appropriazione indebita. Si riteneva, altresì, che il reato di furto fosse configurabile nel caso in cui i files o altri beni immateriali fossero sottratti unitamente al supporto, cartaceo o informatico, del possessore.
La Cassazione ha analizzato la nozione di file quale “l’insieme di dati, archiviati o elaborati, cui sia stata attribuita una denominazione secondo le regole tecniche uniformi”.
La dottrina più moderna, ha definito bit e byte non come entità astratte, ma come entità dotate di una propria fisicità, in quanto occupanti uno spazio fisicamente quantificabile.
In base a tali considerazioni è possibile superare l’impossibilità di percepire il file dal punto di vista sensoriale.
In definitiva, per la Suprema Corte, la sottrazione di files integra il reato di appropriazione indebita anche senza sottrazione del relativo supporto informatico
Commento dell’ Avv. Carlo Cavalletti
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