
Infortuni sul lavoro: responsabile anche il datore di lavoro “di fatto”. (Corte di Cassazione, Sezione Penale n. 14196 del 15.04.2021).
Un ristoratore veniva condannato, sia in primo grado che in sede di appello, oltre che al pagamento di € 600,00 a titolo di multa e alle spese processuali e di lite sostenute dalla parte civile, anche al risarcimento dei danni fisici e morali subiti da una dipendente dell’attività.
L’uomo veniva ritenuto responsabile ai sensi dell’art 590 c.p. perché, in qualità di gestore del ristorante, non aveva adottato le cautele necessarie per preservare l’incolumità dei clienti e del personale. Nel caso specifico una cameriera, a seguito di una caduta, riportava delle lesioni.
Il ristoratore, pertanto, ricorreva dinanzi alla Suprema Corte dove contestava la decisione e rilevava l’erronea applicazione dell’art 590 c.p. in riferimento alla non corretta individuazione del soggetto attivo del reato colposo in una società in accomandita semplice.
A parere di parte ricorrente il Tribunale errava nell’individuare nel gestore di fatto il soggetto responsabile del reato in questione. Inoltre, veniva disattesa l’auto assunzione di responsabilità da parte della figlia, legale rappresentante dell’attività, responsabilità in capo alla figlia che il Tribunale aveva individuato.
La Suprema Corte riteneva i motivi sollevati infondati e precisava che la “responsabilità dell’amministratore della società, in ragione della posizione di garanzia assegnatagli dall’ordinamento, non viene meno per il fatto che il ruolo rivestito sia meramente apparente”.
Tale posizione di garanzia “si affianca, e non si sostituisce a quella del titolare apparente”.
In tema di reati omissivi colposi, infatti, secondo quanto affermato dalla Corte, per la posizione di garanzia non occorre una investitura formale ma risulta sufficiente l’esercizio di fatto delle diverse funzioni di garante.
A tal fine gli Ermellini ritenevano, altresì, necessario l’assunzione da parte dell’agente della gestione del rischio mediante comportamento concludente consistente nella presa in carico del bene protetto.
Sulla base dei principi sopra esposti, il ricorso veniva respinto e la condanna veniva confermata.
Commento dall’ Avv. Carlo Cavalletti
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