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Indennizzo iure proprio e iure ereditatis in caso di morte della parte del giudizio presupposto. (Corte di Cassazione, Sezione Civile n. 17685 del 21.06.2021).

Il caso aveva ad oggetto un giudizio di equa riparazione proposto da alcuni eredi.

In sede di opposizione ex art 5 ter della legge n. 89 del 2001, la Corte di Appello competente revocava il provvedimento emesso dal magistrato designato e condannava il Ministero dell’Economia e delle Finanze all’equa riparazione in favore di parte ricorrente per irragionevole durata dei due giudizi amministrativi.

L’indennizzo veniva quantificato in € 3.000,00 per ciascuno dei due giudizi presupposti.

Secondo la Corte di Appello il magistrato designato, correttamente, non aveva considerato nel computo della durata dei giudizi il periodo successivo alla morte della parte del giudizio in quanto non risultava superato il termine di ragionevolezza previsto.

La vicenda giungeva alla Suprema Corte dove si denunciava violazione dell’art. 5 ter della legge n. 89 del 2001 e dell’art 6 della CEDU.

La Suprema Corte, ritenendo il motivo fondato, accoglieva il ricorso e cassava con rinvio il decreto della Corte di Appello.

Gli Ermellini rilevavano come la Corte di Appello aveva ritenuto che i ricorrenti avessero agito senza il decorso del termine per ottenere l’indennizzo.

A tal proposito la Suprema Corte, riprendendo l’orientamento già affermato, precisava che, in caso di morte della parte del giudizio presupposto, l’erede ha diritto di ottenere pro quota e iure successionis  l’indennizzo maturato dal defunto per l’eccessiva durata del processo.

L’erede ha, altresì, diritto all’indennizzo iure proprio dovuto in relazione all’ulteriore decorso del tempo dal momento in cui ha assunto la qualità di parte ovvero dall’effettiva costituzione in giudizio della stessa.

Commento dell’ Avv. Carlo Cavalletti 
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