
Indennità di licenziamento di importo superiore per il lavoratore separato con un figlio. (Corte di Cassazione, Sezione Lavoro n. 7701 del 6 aprile 2020).
Un lavoratore agiva in giudizio al fine di contestare il licenziamento intimatogli dal datore di lavoro.
Il Tribunale dichiarava inefficace il licenziamento e condannava il datore di lavoro a pagare un’indennità pari a 20 mensilità dell’ultima retribuzione oltre accessori.
Inoltre veniva dichiarato risolto il rapporto di lavoro.
La società, datrice di lavoro, appellava la decisione ritenendo eccessiva la condanna al pagamento di 20 mensilità.
La Corte di Appello rigettava il reclamo e condannava la società al pagamento delle spese di giudizio.
La decisione della Corte si basava sia sull’anzianità di servizio che sulla condizione del lavoratore di padre separato.
La questione veniva affrontata dinanzi alla Suprema Corte.
Il ricorrente lamentava la mancanza di ragionamento da parte del giudice di appello nonché la mancanza di indicazione delle valutazioni che differenziavano il lavoratore da altri colleghi, alcuni dei quali con anzianità di servizio maggiore.
Gli Ermellini rigettavano il ricorso ritenendolo inammissibile.
In primo luogo chiarivano l’assenza del vizio relativo alla mancanza radicale di motivazione o di motivazione apparente o perplessa.
A parere dei Supremi Giudici, infatti, la Corte di Appello ha dato conto dei motivi del reclamo, li ha esaminati e ha spiegato le ragioni del provvedimento.
In definitiva la Suprema Corte confermava la decisione di primo grado ritenendo corretto, nel caso di determinazione dell’indennità di licenziamento, considerare la condizione personale del lavoratore.
Commento dell’ Avv. Carlo Cavalletti
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