Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

In tema di responsabilità ex art. 2054 c.c. un eventuale vizi di costruzione della cosa non esclude la responsabilità del soggetto proprietario verso il terzo danneggiato. La domanda di manleva deve essere circostanziata nei tempi e la denuncia deve

La sentenza in esame concerne il caso di un operatore del soccorso stradale intervenuto per recuperare un mezzo in panne.

Durante le operazioni di soccorso si rompeva un componente della vettura facendo scivolare il mezzo dal rimorchio il quale, a sua volta, anadava colpire violentemente il soccorritore.

Veniva promossa la causa dall’operatore al proprietario del mezzo e il G.I., dopo aver svolto istruttoria e ctu, dispone con la sentenza in esame la condanna del proprietario ritenendo susssistere i presupposti di legge ex art 2054 c.c.

In particolare l’Autorità Giudiziaria motiva la decisione sul fatto che “spetta a chi ha la custodia del bene dimostrare che, in assenza dell’evento eccezionale, il danno non si sarebbe verificato: nulla di ciò è stato provato”.

Anche in ipotesi di un vizio di costruzione della cosa sarà comunque, motiva il G.I., il proprietario cui ci si dovrà rivolgere per essere risarciti dei danni patiti in conseguenza dell’evento.

Viceversa l’unico modo, per il possessore dell’auto, di evitare la condanna a risarcire il danno è provare che:

– l’evento è stato determinato da un caso fortuito eccezionale o imprevededibile;

– l’evento è dipeso da esclusiva colpa del danneggiato.

Ninete di ciò, nel corso del processo, è stato provato ma la controparte si è limitata a riferire di un presunto intervento di riparazione della terza chiamata senza circostanziare i tempi né indicare le caratteristiche, modalità, costi e soggetti coinvolti.

Per di più la domanda appare tardiva in quanto formulata oltre gli otto (8) giorni dalla scoperta né è stata promossa azione entro l’anno tanto da essere infondata e prescritta ex art. 2226 c.c.

Il Giudice quindi procede alla condanna del proprietario al danno differenziale subito e vengono altresì rigettate le domande di manleva.

Avv. Carlo Cavalletti
Iscritto all’Albo Avvocati Cassazionisti

Via Fucini, 49 – 56125 Pisa
Via Martiri di Marzabotto, 15 –  56019 Vecchiano (PI)
Tel: 050540471
Fax. 050542616
www.studiolegalecavalletti.it
www.news.studiolegalecavalletti.it

Lo Studio Legale Cavalletti offre altresì soluzioni relative al mandato diversificate a seconda della natura del cliente (area privati/aziende).

Per un appuntamento basta cliccare nella area di consulenza on line prenotando lo strumento più utile (recapiti/consulenza on line/video consulenza).

Studio Legale Cavalletti, Via Renato Fucini 49 – 56127 Pisa | Tel 050 540471 – Iscrizione Albo Avvocati Cassazionisti Nr 86518

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates

[mc4wp_form id="14346" element_id="style-1"]