In tema di procreazione medicalmente assistita (PMA) praticata all’estero da coppie dello stesso sesso, il nato in Italia ha diritto allo status di figlio riconosciuto anche della madre intenzionale (sentenza Corte di Cassazione n. 15075 anno 2025).

Ripercorriamo il caso trattato dalla Corte di Cassazione.
Le sig.re Tizia e Caia, conviventi dal 2014 e unite civilmente dal 2018 ai sensi della legge n. 76 del 2016, hanno condiviso un progetto genitoriale mediante fecondazione eterologa praticata all’estero da Tizia, madre biologica dei minori Tizietta e Caietto. Dopo la nascita dei due bambini, la coppia si è rivolte all’ufficiale di stato civile del Comune di residenza per l’iscrizione del riconoscimento delle due madri sui certificati di nascita dei minori. L’ufficiale di stato civile ha rifiutato l’iscrizione di Caia, madre non biologica.
Le due sig.re ricorrevano al al Tribunale territorialmente competente, con ricorso regolarmente depositato, chiedendo di dichiarare illegittimo il rifiuto dell’ufficiale di stato civile.
Il Tribunale ha accolto il ricorso dichiarando illegittimo il rifiuto dell’ufficiale di stato civile; anche la Corte d’Appello ha confermato, con decreto, il provvedimento di primo grado, stabilendo che il genitore intenzionale può riconoscere (con il consenso di quello biologico, dello stesso sesso) il minore nato in Italia, a mezzo di pratiche di procreazione medicalmente assistita eseguite all’estero, nell’ambito di un progetto di genitorialità condivisa da una coppia di due donne.
La relativa annotazione, a fronte del rifiuto illegittimamente opposto dall’ufficiale di stato civile, va disposta dal tribunale, atteso che l’omogenitorialità, nel caso di nascita da PMA, trova tutela nelle Ripercorriamo il caso trattato dalla Corte di Cassazione.
Le sig.re Tizia e Caia, conviventi dal 2014 e unite civilmente dal 2018 ai sensi della legge n. 76 del 2016, hanno condiviso un progetto genitoriale mediante fecondazione eterologa praticata all’estero da Tizia, madre biologica dei minori Tizietta e Caietto. Dopo la nascita dei due bambini, la coppia si è rivolte all’ufficiale di stato civile del Comune di residenza per l’iscrizione del riconoscimento delle due madri sui certificati di nascita dei minori. L’ufficiale di stato civile ha rifiutato l’iscrizione di Caia, madre non biologica.
Le due sig.re ricorrevano al al Tribunale territorialmente competente, con ricorso regolarmente depositato, chiedendo di dichiarare illegittimo il rifiuto dell’ufficiale di stato civile.
Il Tribunale ha accolto il ricorso dichiarando illegittimo il rifiuto dell’ufficiale di stato civile; anche la Corte d’Appello ha confermato, con decreto, il provvedimento di primo grado, stabilendo che il genitore intenzionale può riconoscere (con il consenso di quello biologico, dello stesso sesso) il minore nato in Italia, a mezzo di pratiche di procreazione medicalmente assistita eseguite all’estero, nell’ambito di un progetto di genitorialità condivisa da una coppia di due donne.
La relativa annotazione, a fronte del rifiuto illegittimamente opposto dall’ufficiale di stato civile, va disposta dal tribunale, atteso che l’omogenitorialità, nel caso di nascita da PMA, trova tutela nelle disposizioni della Legge n. 40 del 2004.
La Corte d’Appello considera possibile una interpretazione evolutiva delle disposizioni vigenti (pur se, in origine, con diverso ambito applicativo) al fine di conseguire la piena tutela dei minori.
Sull’art. 8 della Legge n. 40 del 2004 si fonderebbe un sistema di acquisizione e riconoscimento della filiazione, alternativo a quello del codice civile, e fondato sul consenso della coppia genitoriale, anche omosessuale.
Il Ministero dell’Interno, resistente nel processo di primo e secondo grado, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, ha promosso ricorso per Cassazione fondato su due motivi:
- violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 4, 5, 8, 9 e 12 della Legge n. 40 del 2004, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.: secondo il ricorrente la Corte d’Appello ha adottato una interpretazione della normativa di riferimento in contrasto con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, oltre che della giurisprudenza della Corte Costituzionale e con le pronunce della giurisdizione euro convenzionale. Il Ministero invocava, in particolare, l’indirizzo della Cassazione secondo cui, in caso di concepimento all’estero mediante l’impiego di tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, voluto da coppia omoaffettiva femminile, la domanda volta ad ottenere la formazione di un atto di nascita recante quale genitore del bambino, nato in Italia, anche il genitore intenzionale, non può trovare accoglimento, poiché il legislatore ha inteso limitare l’accesso a tali tecniche alle situazioni di infertilità patologica, tra le quali non rientra quella della coppia dello stesso genere. L’indicazione della doppia genitorialità non sarebbe necessaria a garantire al minore la migliore tutela possibile, atteso che, in tali casi, l’adozione in casi particolari si presta a realizzare appieno il preminente interesse del minore alla creazione di legami parentali con la famiglia del genitore adottivo, senza che siano esclusi quelli con la famiglia del genitore biologico, alla luce di quanto stabilito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 79 del 2022. Inoltre, secondo l’Avvocatura erariale, anche dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale (in particolare, dalle sentenze n. 230 del 2020, n. 32 del 2021 e n. 33 del 2021), si trarrebbe l’indicazione circa l’impossibilità di una risposta giurisprudenziale alla pretesa del genitore intenzionale di una coppia dello stesso sesso di riconoscere il figlio di cui il partner è genitore biologico, stante l’indispensabilità, a tal fine, di un intervento normativo. Ad avviso del ricorrente, l’art. 8 della Legge n. 40 del 2004 non potrebbe essere letto in contrasto con le altre norme contenute nella legge, che ha posto un limite di carattere soggettivo alla possibilità di accedere alle suddette tecniche, prevedendo espressamente, all’art. 5, che “possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi“. Tale limite sarebbe espressione di quel principio, ancora oggi pienamente attuale e consolidato nel nostro ordinamento, che intende la filiazione quale discendenza da persone di sesso diverso. In tale ambito, particolarmente sensibile dal punto di vista etico, una soluzione fondata su un procedimento di ermeneutica giurisprudenziale non sarebbe praticabile, apparendo invece, eventualmente, necessario un intervento del legislatore, unico soggetto, nel quadro ordinamentale, capace di esprimere un approccio organico ai temi trattati, armonizzando il complesso intreccio dei diritti implicati nella vicenda genetica umana.
- violazione e falsa applicazione degli artt. 29, commi 4 e 8, e 11, comma 3, del d.P.R. n. 396 del 2000, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.: con questo motivo il Ministero sostiene che, per la valutazione del superiore interesse del minore, va considerata la presenza di strumenti legali che consentano la costituzione di un legame giuridico con il genitore contestato, che, pur diverso da quello derivante dal riconoscimento, quale è l’adozione in casi particolari, garantirebbe al minore un’adeguata tutela. Inoltre, il ricorrente osserva che gli atti di stato civile sono atti tipici a contenuto vincolato. Nel vigente ordinamento di stato civile gli atti di stato civile si formano e si inscrivono nei registri indicando, quali genitori, la madre partoriente e il padre biologico, nel rispetto delle modalità di cui all’art. 30 D.P.R. n. 396 del 2000. La successiva annotazione negli atti così formati ai fini del riconoscimento di filiazione, di cui al successivo art. 43, richiederebbe in ogni caso la previa, necessaria verifica, in capo al soggetto che effettua la dichiarazione, della condizione di paternità o di maternità, testualmente risultante dalle relative formule, approvate con il DM del 5/04/2002. Nel caso di specie, relativo ad una nascita avvenuta fuori dal matrimonio, non sussisterebbe la condizione richiesta dell’art. 250 c. c. affinché le due richiedenti possano assumere la responsabilità genitoriale, ossia la necessaria presenza all’interno della coppia di un “padre” e di una “madre”. Da ciò discenderebbe – si osserva conclusivamente nel ricorso – l’impossibilità per l’ufficiale di stato civile di formare un atto di nascita quale quello oggetto del presente giudizio. In questa prospettiva, l’idea, sottesa alla disciplina in esame, che una famiglia ad instar naturae – due genitori, di sesso diverso, entrambi viventi e in età potenzialmente fertile – rappresenti, in linea di principio, il “luogo” più idoneo per accogliere e crescere il nuovo nato, non potrebbe essere considerata, a sua volta, di per sé arbitraria o irrazionale. E ciò a prescindere dalla capacità della donna sola, della coppia omosessuale e della coppia eterosessuale in età avanzata di svolgere validamente anch’esse, all’occorrenza, le funzioni genitoriali.
La Suprema Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso del Ministero infondato perché è sopravvenuta la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 8 della legge n. 40 del 2004, nella parte in cui non prevede che anche il nato in Italia da donna che ha fatto ricorso all’estero, in osservanza delle norme ivi vigenti, a tecniche di procreazione medicalmente assistita (PMA) ha lo stato di figlio riconosciuto anche della donna che, del pari, ha espresso il preventivo consenso al ricorso alle tecniche medesime e alla correlata assunzione di responsabilità genitoriale.
Sul punto è intervenuta anche la sent. n. 68 del 2025 della Corte Costituzionale, la quale ha stabilito che l’attuale impedimento al nato in Italia di ottenere lo stato di figlio riconosciuto anche dalla donna che ha prestato consenso alla pratica fecondativa all’estero insieme alla madre biologica non garantisca il miglio interesse del minore e costituisca violazione dell’art. 2 Cost., per la lesione dell’identità personale del nato e del suo diritto a vedersi riconosciuto sin dalla nascita uno stato giuridico certo e stabile; dell’art. 3 Cost., per l’irragionevolezza dell’attuale disciplina che non trova giustificazioni in assenza di un contro-interesse di rango costituzionale; dell’art. 30 Cost., perché lede i diritti del minore a vedersi riconosciuti, sin dalla nascita e nei confronti di entrambi i genitori, i diritti connessi alla responsabilità genitoriale e ai conseguenti obblighi nei confronti dei figli.
La dichiarazione di illegittimità costituzionale si fonda su due rilievi:
- la responsabilità derivante dall’impegno comune che una coppia si assume nel momento in cui decide di ricorrere alla PMA per generare un figlio, impegno dal quale, una volta assunto, nessuno dei due genitori, e in particolare la madre intenzionale, può sottrarsi;
- la centralità dell’interesse del minore a che l’insieme dei diritti che egli vanta nei confronti dei genitori valga, oltre che nei confronti della madre biologica, nei confronti della madre intenzionale.
Dalla considerazione di questi fondamenti discende che il mancato riconoscimento fin dalla nascita dello stato di figlio di entrambi i genitori lede il diritto all’identità personale del minore e pregiudica sia l’effettività del suo diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni, sia il suo diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Secondo la Suprema Corte il decreto della Corte d’Appello che attribuisce lo status di figlio riconosciuto nei confronti della madre intenzionale è dunque conforme al diritto, e con ciò, in virtù della sopravvenuta sentenza di accoglimento della Corte Costituzionale, che ha effetti erga omnes e impedisce di applicare la norma preclusiva, dichiarata incostituzionale, alle situazioni e ai rapporti, come nel caso di specie, ancora pendenti (artt. 136 Cost. e 30, terzo comma, della legge n. 87 del 1953).
Commento
Avv. Carlo Cavalletti
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