
In ipotesi di risoluzione di un contratto di fornitura la società creditrice può richiedere in via monitoria le somme del contributo pubblicitario e il pagamento dei macchinari concessi in comodato” (Lucca sentenza 447/ 2018, cronologico 1862
Due società, a seguito della stipula di un contratto di fornitura di caffè, si erano impegnate reciprocamente a determinati obblighi quali in particolare la fornitura di determinati quantitativi di caffè oltre al pagamento di un contributo pubblicitario e la costituzione di un comodato per alcuni beni aziendali.
La società fornitrice aveva, nel caso specifico, verificato come la controparte si riforniva con quantitativi di caffè sempre inferiori tanto che richiedeva la risoluzione del contratto nonché la restituzione delle somme sopra indicate.
Altresì, per tali importi, veniva richiesto e ottenuto decreto ingiuntivo presso il Tribunale di Lucca cui però seguiva la opposizione della società acquirente ritenendo la presenza di vari inadempimenti quali mancate risposte al telefono e mancata evasione di ordini commerciali.
Il Tribunale di Lucca accoglie in peno le ragioni della assistita dello Studio Cavalletti ritenendo esplicitando che è stato corretto ricorrere con decreto ingiuntivo poiché i contratti stipulati tra le parti prevedono espressamente la restituizione del contributo pubblicitario e il pagamento dei macchinari per qualunque causa di scioglimento del contratto.
Altresì il G.I. riferisce che gli eventuali inadempimenti addebitati alla società fornitrice dovevano essere dimostrati in giudizio ma ciò non è avvenuto.
Segue altresì la condanna alle spese di tutto il processo svolto

Avv. Carlo Cavalletti
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