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In caso di accertamento incompleto è responsabile il medico che non indirizza il paziente in centri più specializzati. (Corte di Cassazione, Sezione Civile n. 30727 del 26.11.2019).

La vicenda sorgeva a seguito di una richiesta di risarcimento danni che, due genitori, proponevano nei confronti dell’ecografista, successivamente alla nascita della loro figlia affetta da una malformazione non rilevata al tempo dell’ecografia.

Sia in Tribunale che dinanzi alla Corte d’Appello la domanda della coppia non veniva accolta.

A parere dei Giudici, infatti, dalla relazione del CTU, emergeva che l’ecografia fosse stata eseguita correttamente, inoltre, non vi erano elementi di rischio o sospetti tali da suggerire esami più specifici.

La questione, pertanto, giungeva dinanzi alla Suprema Corte.

La Corte ribalda le precedenti decisioni e ha accolto il ricorso dei genitori cassando la sentenza impugnata e ha rinviato il caso alla Corte di appello, in diversa composizione, anche in merito alle spese del giudizio.

Gli Ermellini, infatti, ritengono che il medico deve prendere in considerazione tutti i possibili significati e segnalare le alternative ipotesi diagnostiche.

La diligenza richiesta al medico, nell’adempimento della prestazione professionale, va valutata secondo il parametro del debitore qualificato e non secondo la condotta del buon padre di famiglia.

A ciò, la Corte, aggiungeva che, se il medico formula una diagnosi di normalità morfologica del feto, come nel caso di specie, sulla base di esami che, senza sua colpa, non gli hanno consentito la visualizzazione completa, ha l’obbligo di informare la paziente della possibilità di rivolgersi ad una struttura sanitaria più elevata, affinché  la stessa, qualora ritenuto opportuno, possa esercitare il suo diritto all’interruzione della gravidanza in maniera consapevole.

Per quanto riguarda l’onere della prova la Cassazione specifica che, incombe sul paziente la prova sul nesso di causalità tra l’aggravamento o l’insorgere della malattia e l’azione o l’omissione dei sanitari, nel caso in cui tale onere venga assolto, sarà onere della struttura sanitaria provare che l’inesatto adempimento è stato causato da un evento imprevedibile ed inevitabile con l’ordinaria diligenza.

Commento dell’Avv. Carlo Cavalletti 
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