
In assenza di vendita la caparra penitenziale non genera plusvalenza soggetta a tassazione (Corte di Cassazione, Sezione Civile n. 27129 del 23.10.2019).Base
La vicenda traeva origine da una promessa di vendita avente ad oggetto un terreno.
Nel caso di specie la società, promissaria acquirente, esercitava il diritto di recesso pertanto la vendita non andava a buon fine e il promissario venditore tratteneva la somma versata a titolo di caparra penitenziale.
Successivamente l’Agenzia delle Entrate emetteva un avviso di accertamento al fine di recuperare la tassazione della plusvalenza non dichiarata pari all’importo della somma trattenuta.
La questione giungeva in Cassazione.
Il venditore, infatti, sosteneva che nessuna plusvalenza tassabile era dovuta in quanto la cessione dei terreni, oggetto di vendita, non si era perfezionata.
La Suprema Corte accoglieva il ricorso del venditore.
La decisione della Corte si fondava sul presupposto che, in assenza di atto definitivo di vendita e quindi in assenza di cessione a titolo oneroso, come nel caso che qui ci occupa, non si genera nessuna plusvalenza tassabile.
L’importo trattenuto dal venditore, a parere degli Ermellini, si configura come corrispettivo del diritto di recesso previsto contrattualmente e non come risarcimento della perdita dei proventi.
Secondo la Corte, tale qualificazione “impedisce di considerare la caparra incamerata come risarcimento della perdita dei proventi che, per loro natura, avrebbero generato redditi tassabili in ragione del conseguimento di una plusvalenza”.
Commento dell’ Avv. Carlo Cavalletti
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