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Il tempo di permanenza dei genitori separati con i figli è stabilito nell’interesse della prole. (Corte di Cassazione, Sezione Civile n. 17221 del 16.06.2021).

Nella decisione in esame la Suprema Corte esamina la problematica relativa alla determinazione del tempo di permanenza dei genitori separati con i figli.

Nel caso di specie, in un giudizio di separazione, in sede di appello veniva confermato l’affidamento condiviso dei figli con collocamento prevalente presso la madre.

La Corte ampliava il tempo di permanenza della prole con il padre durante le vacanze estive, revocava l’assegno di mantenimento nei confronti della moglie e rigettava la richiesta di riduzione dell’assegno di mantenimento per i figli.

L’uomo ricorreva dinanzi alla Suprema Corte dove evidenziava due motivi di doglianza.

Preliminarmente contestava la distribuzione del tempo da trascorrere con i figli il quale doveva essere diviso a metà e lamentava, a tal proposito, condotte ostruzionistiche in capo all’ex moglie.

Contestava, inoltre, il mancato accoglimento della richiesta di riduzione dell’assegno considerata la diminuzione del suo reddito.

Gli Ermellini rigettavano il ricorso ed effettuavano alcune precisazioni in merito.

La Corte, infatti, in relazione alla distribuzione del tempo di permanenza dei figli presso i genitori, pur ricordando il principio consolidato in base al quale, in assenza di ragioni ostative, il regime di affidamento deve prevedere una frequentazione paritaria dei genitori con il figlio, precisava che il giudice, può individuare, nell’interesse della prole, un assetto che si discosti dal predetto principio e che sia volto ad assicurare al minore un assetto più confacente al suo benessere.

Ne discende che il tempo che i figli possono trascorrere con i genitori non può basarsi su un assetto simmetrico e paritario ma sarà frutto di una ponderata valutazione del Giudice.

Commento dell’ Avv. Carlo Cavalletti
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