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Il solo esame obiettivo del CTU non basta per escludere il risarcimento dei postumi permanenti (Corte di Cassazione, Sezione Civile n. 13292 depositata il 2 luglio 2020).

Il caso sorgeva a seguito di un sinistro dove una signora veniva investita da un’autovettura che si muoveva in retromarcia e, a seguito dell’incidente, riportava lesioni personali.

In primo grado la responsabile civile e l’assicurazione venivano condannate al pagamento di circa 7.600,00 euro.

Il Tribunale riduceva l’importo limitandolo ai postumi di natura temporanea ed escludeva il risarcimento per i postumi permanenti così come richiesti dalla tabelle di cui al D.M. 3/7/03.

A parere del Tribunale, la CTU non aveva rilevato nulla in merito agli esiti permanenti.

La danneggiata, pertanto, agiva dinanzi alla Suprema Corte, la quale accoglieva il ricorso.

Nello specifico la Corte affermava che, il danno alla persona, va accertato secondo una metodologia medico-legale rigorosa dove non sono escluse le fonti di prova diverse dai referti di esami strumentali.

Il solo esame della Ctu, pertanto,  non è sufficiente ad escludere i postumi invalidanti permanenti.

Per gli Ermellini risultava errata la decisione del Tribunale di escludere il risarcimento per i postumi permanenti solo sulla base dei risultati dell’esame obiettivo, essendo, tra l’altro, nel caso di specie, documentata la “frattura branca ischio pubica di destra”.

Commento dell’ Avv. Carlo Cavalletti
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