
Liquidazione del danno non patrimoniale e onere della prova in capo al danneggiato. (Corte di Cassazione, Sez. Civile, ordinanza n. 15084 del 31.05.2019).
Il caso ha ad oggetto il risarcimento del danno non patrimoniale in caso di sinistro stradale con lesioni personali.
Nel caso di specie il conducente, a seguito delle lesioni, conveniva in giudizio il guidatore del veicolo e la compagnia assicuratrice. Il tribunale all’esito del giudizio procedeva alla liquidazione del risarcimento secondo i parametri delle tabelle del Tribunale di Milano.
Il conducente proponeva appello nel quale contestava, appunto, la liquidazione del danno non patrimoniale; nello specifico lamentava la mancata considerazione della particolarità della vicenda e l’applicazione soltanto delle tabelle di Milano.
L’appello veniva rigettato e pertanto il conducente proponeva ricorso per cassazione.
Gli Ermellini richiamano la giurisprudenza maturata sul punto e, dopo aver sottolineato che le conseguenze dannose si individuano in conseguenze comuni a tutte le persone e conseguenze peculiari proprie del caso concreto, affermano che il risarcimento del danno patrimoniale si basa sulla valutazione di due elementi:
- liquidazione forfettaria sulla base delle conseguenze ordinarie;
- liquidazione ulteriore sulla base delle conseguenze peculiari.
In sostanza la Corte ribadisce che la personalizzazione in aumento del danno non patrimoniale non costituisce un automatismo. Il Giudice, infatti, può liquidare qualcosa in più rispetto all’importo forfettario previsto dalla tabelle di Milano, solo nel caso in cui il soggetto danneggiato dia prova della presenza di circostanze diverse e peculiari tali da consentire il superamento dei parametri previsti nelle predette tabelle.
Commento Avv. Carlo Cavalletti
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