Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Il lavoratore ha diritto, in sede civile, al riconoscimento del danno da inabilità temporanea (Corte di Cassazione, Sezione Lavoro n. 9083 del 18 maggio 2020).

Un impiegato di una banca agiva in giudizio e chiedeva il risarcimento dei danni derivanti dall’inadeguatezza della postazione di lavoro in quanto causa dei suoi problemi fisici.

Il lavoratore in primo grado otteneva il risarcimento.
In grado di appello la decisione veniva parzialmente riformata ed il risarcimento veniva ridotto. Nello specifico veniva riconosciuto allo stesso il danno biologico permanente, il danno morale e veniva escluso il danno alla professionalità e il danno da inabilità temporanea totale e parziale che in primo grado aveva ottenuto.
Il ricorrente agiva, pertanto, dinanzi alla Suprema Corte dove lamentava, tra le altre cose, il mancato riconoscimento del danno alla professionalità nonché l’esclusione del diritto al risarcimento del danno per inabilità temporanea.
Gli Ermellini sul punto accoglievano la doglianza sollevata e affermavano che la Corte territoriale non aveva seguito un precedente principio in materia ovvero quello secondo il quale: “in tema di danno cosiddetto differenziale, la diversità strutturale e funzionale tra l’erogazione Inail ex art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 ed il risarcimento del danno secondo i criteri civilistici non consente di ritenere che le somme versate dall’Istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del pregiudizio subito dal soggetto infortunato o ammalato, con la conseguenza che il giudice di merito, dopo aver liquidato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale danno con l’indennizzo erogato dall’Inail secondo il criterio delle poste omogenee, tenendo presente che detto indennizzo ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale”.
A parere della Corte, in primo luogo, occorre distinguere il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale, quest’ultimo va comparato con la quota inail rapportata alla capacità lavorativa specifica e alla retribuzione dell’assicurato.
In secondo luogo e in riferimento al danno non patrimoniale “dall’importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall’importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita Inail destinata a ristorare il danno biologico permanente”.
Sulla base dei principi di cui sopra la sentenza veniva cassata e rinviata alla Corte di Appello in diversa composizione.

Commento dell’ Avv. Carlo Cavalletti 
Iscritto all’Albo Avvocati Cassazionisti

Via Fucini, 49 – 56125 Pisa
Via Martiri di Marzabotto, 15 –  56019 Vecchiano (PI)
Tel: 050540471
Fax. 050542616
www.studiolegalecavalletti.it
www.news.studiolegalecavalletti.it

Lo Studio Legale Cavalletti offre altresì soluzioni relative al mandato diversificate a seconda della natura del cliente (area privati/aziende).

Per un appuntamento basta cliccare nella area di consulenza on line prenotando lo strumento più utile (recapiti/consulenza on line/video consulenza).

Studio Legale Cavalletti, Via Renato Fucini 49 – 56127 Pisa | Tel 050 540471 – Iscrizione Albo Avvocati Cassazionisti Nr 86518

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates

[mc4wp_form id="14346" element_id="style-1"]