
Il diritto di visionare i documenti condominiali non deve intralciare il lavoro dell’amministratore (Corte di Cassazione, Sezione Civile n. 10844 dell’08 giugno 2020).
La vicenda concerne la visione dei documenti contabili condominiali.
Due condomini impugnavano la delibera condominiale di approvazione del rendiconto ma sia il Tribunale che la Corte di Appello rigettavano la domanda.
La Corte di Appello rilevava che, contrariamente a quanto sostenuto dai condomini, l’amministratore non aveva negato loro la visione dei documenti ma aveva disdetto l’appuntamento per ragioni di salute previa comunicazione. Sul punto, la Corte evidenziava come, prima dell’assemblea, i condomini non si erano più attivati per visionare la documentazione, inoltre gli stessi non erano presenti all’assemblea. Se presenti, in quella circostanza, avrebbero potuto chiedere un differimento della stessa al fine di poter prendere visione dei documenti.
I condomini soccombenti ricorrevano dinanzi la Suprema Corte dove lamentavano, tra le altre cose, la violazione del diritto di poter prendere visione dei documenti e di conseguenza ritenevano la delibera affetta da nullità.
Gli Ermellini rigettavano il ricorso ed affermavano che ciascun proprietario ha la facoltà di chiedere la visione della documentazione contabile inerente al condominio ma, tale richiesta, non deve, comunque, intralciare l’attività dell’amministratore e non deve risultare contraria a correttezza.
Nella decisione la Cassazione evidenzia l’inerzia dei condomini i quali non si erano attivati per richiedere la visone dei documenti e non avevano partecipato all’assemblea, elementi già valorizzati dalla Corte di Appello.
Commento dell’ Avv. Carlo Cavalletti
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