
Il datore di lavoro risponde dei danni causati al lavoratore vittima di rapine continue (Corte di Cassazione, Sezione lavoro n. 15105 depositata il 15 luglio 2020).Base
Una lavoratrice agiva in giudizio nei confronti del datore di lavoro nonché nei confronti dell’ inail al fine di ottenere il risarcimento del danno biologico derivante da un disturbo post-traumatico da stress di grado grave a seguito delle ripetute rapine subite presso l’ufficio cui era addetta.
La Corte di Appello accoglieva la domanda rilevando che, le misure, adottate dalla società, erano dirette non a proteggere i lavoratori adibiti presso uffici a rischio ma, bensì, a far si che le rapine non arrecassero troppi danni all’azienda.
La vicenda giungeva dinanzi alla Suprema Corte dove la datrice di lavoro proponeva ricorso.
Gli Ermellini confermavano, però, quanto statuito dalla Corte di Appello, precisando che, in caso di attività pericolosa, la responsabilità del datore di lavoro, pur non configurando responsabilità oggettiva ai sensi dell’art 2087 c.c., non può considerarsi limitata alla violazione di regole di esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate.
Occorre, infatti, sanzionare l’omessa predisposizione di tutte le misure e cautele volte a tutelare la salute del lavoratore e la sua integrità psicofisica tenendo in considerazione la realtà aziendale, il tipo di lavorazione e il rischio connesso ad essa.
Secondo la Suprema Corte la mancata predisposizione di tutti i dispositivi di sicurezza viola l’art 32 della Costituzione, il quale tutela il diritto alla salute e che deve ritenersi prevalente rispetto all’interesse patrimonialistico dell’imprenditore, tutelato, anch’esso, dalla Costituzione all’art. 41.
In definitiva, il datore di lavoro, in virtù delle clausole generali di correttezza e buona fede, deve adottare tutte le cautele previste in via generale e specifica dalle norme antinfortunistiche.
Commento dell’ Avv. Carlo Cavalletti
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