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Il datore di lavoro non può usare l’ atp per controllare lo stato di salute del dipendente (Corte di Cassazione, Sezione lavoro n. 16251 del 29 luglio 2020).

Una società, a seguito di numerose assenze per malattia di un lavoratore, chiedeva, dinanzi al Tribunale competente, un accertamento tecnico preventivo al fine di accertare lo stato di salute dello stesso.

Il lavoratore si costituiva in giudizio e si rendeva indisponibile ad effettuare l’esame.

A quel punto il datore di lavoro irrogava licenziamento per giusta causa il quale veniva impugnato dal lavoratore.

La vicenda giungeva dinanzi alla Suprema Corte dove la società ricorreva al fine di modificare quanto statuito in sede di Appello.

Gli Ermellini, però, confermavano la decisione della Corte di Appello ed in primo luogo, affermavano che l’atp, previsto ai sensi dell’art. 445 c.p.c., è stato introdotto per deflazionare il contenzioso in sede previdenziale e non per controllare lo stato di salute dei lavoratori.

A parere della Corte, il datore di lavoro deve seguire le indicazioni dell’art. 5 dello Statuto dei Lavoratori in base al quale i controlli sullo stato di salute dei dipendenti può essere effettuato tramite i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti.

Inoltre il datore di lavoro può, tramite enti pubblici, controllare l’idoneità fisica dei propri dipendenti.

In base a quanto sopra la Suprema Corte concludeva ritenendo legittimo il comportamento del lavoratore il quale si era rifiutato di sottoporsi all’esame richiesto.

Infatti il comportamento del dipendente non costituiva violazione degli obblighi di correttezza e buona fede.

La Corte confermava, pertanto, l’illegittimità del licenziamento irrogato.

Commento dell’ Avv. Carlo Cavalletti
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