
Il coniuge avente diritto all’assegno divorzile non può vantare alcuna pretesa sul TFR conferito in un fondo previdenziale anteriormente all’introduzione del giudizio di divorzio. Cass. Civ., Sez I, Ordinanza 18 luglio 2025, n. 20132 (Cass. Civ., Sez. I, sentenza, 18 luglio 2025, n. 20132)
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In materia di TFR, la Corte di Cassazione stabilisce che l’ex coniuge non ha diritto a una quota del TFR se questo è stato conferito in un fondo di previdenza complementare prima che fosse proposta la domanda di divorzio, poiché viene mutata la sua natura giuridica.
L’atto di conferimento del TFR al fondo pensione, se eseguito prima della proposizione della domanda di divorzio, è un atto legittimo e consentito dall’ordinamento, e non può essere considerato un comportamento elusivo o abusivo finalizzato a sottrarre il capitale al coniuge.
Il diritto dell’ex coniuge sulla quota del TFR sorge solo se l’indennità è ancora nella disponibilità dell’obbligato al momento della domanda di divorzio.
Pur escludendo il diritto alla quota del TFR, la sentenza ha specificato che le prestazioni di previdenza complementare percepite dall’ex coniuge possono essere considerate dal giudice ai fini della quantificazione o della modifica dell’assegno divorzile.
Studio Legale Cavalletti
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