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Il condomino che paga le spese in ritardo non ha diritto alle detrazioni fiscali (Corte di Cassazione, Sezione Civile n. 10845 depositata l’8 giugno 2020).

Una condomina proponeva opposizione avverso un decreto ingiuntivo richiesto ed ottenuto dal Condominio e con il quale le veniva ingiunto l’importo relativo alle spese di rifacimento della facciata.
In sede di appello la Corte riteneva provata l’imputabilità delle spese al condominio, osservava, infatti, che, anche se all’inizio i lavori erano stati commissionati da alcuni condomini, in seguito era stato nominato un amministratore con il compito di curare i rapporti con l’impresa.
Il Giudice rilevava, inoltre, la legittimità della delibera considerando che i lavori di rifacimento erano necessari. Circostanza confermata, anche, dal passaggio in giudicato della sentenza con la quale il tribunale rigettava l’impugnazione della stessa.
Di conseguenza veniva rigettata la domanda riconvenzionale della condomina volta ad ottenere il risarcimento per non aver usufruito dei benefici fiscali.
La condomina ricorreva dinanzi alla Suprema Corte dove rilevava che le fatture relative ai lavori, anche se imputate al condominio, risultavano pagate dai singoli condomini e non dall’amministratore che veniva nominato dopo la conclusione dei lavori. Inoltre sosteneva che la nullità sollevata in merito ai lavori riguardanti i balconi di proprietà esclusiva non era coperta dal giudicato maturato sulla legittimità della delibera. 
La ricorrente lamentava l’esclusione del nesso tra comportamento dei condomini, che avevano affidato i lavori senza delibera, e decadenza dai benefici fiscali.
Gli Ermellini rigettavano il ricorso ritenendolo infondato.
In primo luogo la Corte affermava che l’assemblea ha il potere di ratificare le spese effettuate dall’amministratore o in assenza di nomina dello stesso, come nel caso di specie, da alcuni condomini n caso di lavori urgenti ed indifferibili.
Infondata ed irrilevante la doglianza relativa ai lavori relativi alla tinteggiatura dei balconi.
Per quanto riguarda il terzo motivo, a parere della Corte, ha correttamente deciso la Corte di Appello ritenendo che il ritardo del pagamento delle spese fosse imputabile solo alla condomina ricorrente.
In sostanza, secondo la Suprema Corte, il singolo condomino che, in caso di lavori su parti condominiali, non abbia provveduto al pagamento, contestando, anche, l’obbligo di contribuzione e la decadenza dai benefici della detrazione fiscale non può vantare alcuna pretesa risarcitoria nei confronti dell’intero condominio essendo stato il suo ritardo nel pagamento causa della perdita della facoltà.

Commento dell’ Avv. Carlo Cavalletti
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