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Il Comune che non rimuove le barriere architettoniche è tenuto a risarcire i danni al disabile. (Corte di Cassazione sez. Civile n. 3691 del 13.02.2020).

Il caso in esame riguardava una consigliera comunale disabile la quale, a causa delle barriere architettoniche, non riusciva ad accedere alla sala consiliare.

La donna riteneva responsabile il Comune per non aver messo in atto misure idonee a facilitare l’ingresso della stessa negli uffici in attesa dell’istallazione dell’ascensore.

La consigliera proponeva appello avverso l’ordinanza del Tribunale ed otteneva un risarcimento danni in via equitativa pari ad € 15.000,00.

La Corte di appello affermava, infatti, che la mancata eliminazione delle barriere architettoniche rappresentava una discriminazione indiretta che, ai sensi dell’art. 2 comma 3 della legge 10 marzo 2006 n. 67, include gli atti o comportamenti neutri che mettono la persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto alle altre.

La Corte precisava, altresì, che la discriminazione indiretta prescinde dall’intenzione discriminatoria del soggetto agente.

Il Comune ricorreva dinanzi alla Suprema Corte dove sosteneva sia di aver adottato gli accorgimenti necessari, così come previsto dalla legge per gli edifici già esistenti, sia di essersi adoperato al fine di predisporre una soluzione alternativa la quale avrebbe escluso la volontà di discriminazione.

La Suprema Corte rigettava il ricorso ritenendo i motivi esposti dal Comune in parte infondati ed in parte inammissibili.

Inoltre per quanto riguarda  le doglianze relative alla quantificazione del risarcimento del danno la Corte ha dichiarato di aver tenuto in considerazione la destinazione d’uso del fabbricato, la qualifica dell’istante nonché del periodo in cui il Comune è stato inadempiente.

Commento dell’ Avv. Carlo Cavalletti 
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