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I crediti contributivi previdenziali e assistenziali sono soggetti al decorso quinquennale di cui all’art. 3, comma 9, lettera a e b, e 10, Legge 8 agosto 1995 n. 335 (Tribunale di Massa – sezione Lavoro – rg. 763 anno 2021)

Con la sentenza oggi richiamata il ricorrente – difeso dall’avv. Carlo Cavalletti – proponeva ricorso dinanzi al Tribunale di Massa, sezione Lavoro, per sentir dichiarare l’avvenuta prescrizione della cartella esatoriale relativa a crediti contributivi.

La difesa sosteneva come la cartelle di pagamento – alla base dell’intimazione oggetto di impugnazione – fosse prescritta.

Infatti i contributi I.V.S., come del resto tutti i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, si prescrivono per legge in cinque anni. Sul punto si confronti l’art. 3, comma 9 della legge n. 335/1995, i quale appunto fissa in cinque anni la prescrizione dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori.

La notifica di un atto di intimazione da parte dell’INPS o di una cartella di Agenzia delle Entrate e Riscossione interrompe il termine di prescrizione che ricomincia a decorrere dalla data di notifica degli atti stessi. La prescrizione quinquennale si applica anche una volta che Agenzia delle Entrate e Riscossione ha notificato la cartella esattoriale e l’eventuale mancata opposizione della cartella nel termine perentorio di legge non preclude la successiva eccezione di prescrizione. Sul punto la difesa citava tra le tante Tribunale Catania Sez. Lavoro Sentenza N. 3940 del 10.10.2012: “Ai ruoli formati dagli enti pubblici previdenziali per la riscossione dei crediti contributivi ed alle conseguenti cartelle esattoriali non può assegnarsi natura giurisdizionale: la mancata opposizione nel termine rende definitivo e non più contestabile il credito dell’ente previdenziale, ma non comporta gli effetti di natura processuale riservati ai provvedimenti giurisdizionali e, quindi, l’idoneità al giudicato”.

Sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione che – con la sentenza n. 23397/2016 –  ha richiamato la giurisprudenza maggioritaria che si è formata sull’art. 2953 c.c. in base alla quale la conversione della prescrizione da breve a decennale può avvenire solo per effetto di sentenza passata in giudicato, oppure di decreto ingiuntivo che abbia acquisito efficacia di giudicato, formale e sostanziale o anche di decreto o di sentenza penale di condanna divenuti definitivi. Si esclude che tale effetto si possa realizzare in presenza di atti di natura diversa (cartella di pagamento, avviso di addebito, ordinanza – ingiunzione di pagamento), rispetto ai quali si può realizzare l’irretrattabilità della pretesa creditoria ma non conseguenze di ordine processuale.

La Corte di cassazione a SSUU ha sostenuto, tra l’altro, che la giurisprudenza di legittimità ha da sempre sottolineato che la disciplina della prescrizione è di stretta osservanza ed è insuscettibile d’interpretazione analogica, dunque, se in base all’art. 2946 c.c. la prescrizione ordinaria dei diritti è decennale a meno che la legge disponga diversamente, nel caso dei contributi previdenziali è appunto la legge speciale che dispone diversamente (art. 3, c. 9, l. 335/1995) prevedendo la prescrizione quinquennale. Inoltre la norma dell’art. 2953 c.c. non può essere applicata per analogia oltre i casi in essa stabiliti, dunque, oltre i titoli giudiziali definitivi. Nella sua pronuncia la Corte esclude poi la possibilità di richiamare l’art. 20, c. 6, d.lgs. 112/1999 per estendere la prescrizione da cinque a dieci anni; nella norma si stabilisce che l’Ente creditore, qualora individui, successivamente al discarico per inesigibilità, l’esistenza di significativi elementi reddituali o patrimoniali riferibili agli stessi debitori, può, a condizione che non sia decorso il termine di prescrizione decennale, sulla base di valutazioni di economicità e delle esigenze operative, riaffidare in riscossione le somme, comunicando all’agente della riscossione i nuovi beni da sottoporre a esecuzione, ovvero le azioni cautelari o esecutive da intraprendere. Secondo la Corte l’art. 20, va letto all’interno del d.lgs. 112/1999, che è il decreto attuativo della Legge di delega n. 337 del 1998 dedicato ai rapporti tra ente impositore ed agente della riscossione, che 5 contiene un complessivo riordino della disciplina della riscossione mediante ruoli, basato su una profonda revisione dei rapporti tra ente impositore e agente della riscossione. Peraltro, dalla complessiva lettura del d.lgs.112/1999 ,e dai minimi riferimenti in esso contenuti alla riscossione dei contributi effettuata dagli Enti previdenziali, si trae conferma del fatto che si tratta di un decreto principalmente rivolto alla riscossione dei tributi escludendosi, quindi, l’estensione ai contributi previdenziali. L’orientamento della Corte di Cassazione a Sezioni Unite si è sostanzialmente consolidato tanto è vero che tutte le più recenti pronunce intervenute sul tema si sono adeguate ai principi in esso espressi (si rimanda in proposito a Corte di cassazione nn. 29830/2019, 29831/2019, 24106/2019, 32077/2019).

Il Tribunale di Massa – letto il ricorso e le motivazioni – accoglieva le ragioni esposte dall’avv. Carlo Cavalletti dichiarando la prescrizione ed annullando la cartella disponendo anche la condanna dell’ente al pagamento delle spese.

Commento Avv. Carlo Cavalletti
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