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Gli albergatori sono responsabili del deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate in albergo dal cliente, ai fini della responsabilità ex art. 1783 c.c. è considerata parte integrante dell’albergo anche il bar in esso integrato

“Ai fini della liquidazione del danno ex art. 1783 c.c. il ricorrente è tenuto a provare la responsabilità ex art. 1785-bis c.c., in assenza di tale prova il risarcimento del danno deve liquidarsi entro i limiti di cui all’ultimo comma dell’art. 1783 c.c. secondo il prudente apprezzamento del giudice.”

La vicenda che ci occupa nasce dal giudizio promosso O.D. che conveniva in giudizio la società C.R. lamentando di aver subito il furto di una borsa firmata durante la sua permanenza presso il loro hotel.

Riferiva il ricorrente che la borsa conteneva, oltre a documenti e carte di pagamento, contanti per un valore di circa € 1.500,00 e monili in oro.

Riferiva altresì che la borsa le veniva sottratta durante la colazione al bar accessorio alla struttura.

Nessuno compariva per la società convenuta nonostante la regolare notifica.

Durante il procedimento venivano ascoltato come testi il marito del ricorrente, presente al momento dell’accaduto, che confermava la ricostruzione di parte attrice, e la figlia , la quale confermava il contenuto della borsa.

All’esito dell’istruttoria il Giudice riteneva provata la domanda attorea, nei limiti però di quanto disposto dall’art. 1783 c.c..

L’istante infatti non aveva provato, in corso di giudizio, la totale responsabilità dell’albergatore ex art. 1785-bis c.c., per tale motivo il risarcimento veniva disposto in favore della ricorrente secondo il prudente apprezzamento del Giudice ed entro l’equivalente pari a 100 volte il prezzo della camera per notte.

La sentenza in commento risulta di interesse poiché afferma nuovamente la consolidata giurisprudenza di Cassazione per cui l’art. 1783 c.c. impone al Giudice solo un limite al quantum, non lo predetermina, lasciando questo incombente al Giudice.

In secondo luogo la sentenza implicitamente riconosce come facente parte della struttura ricettiva anche l’eventuale bar alla stessa accessorio, motivo per cui il Giudice ha applicato la disciplina propria degli alberghi al caso in esame.

Avv. Carlo Cavalletti
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