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Garanzia per vizi e riduzione del prezzo. (Corte di Cassazione, Sezione Civile n. 17058 del 16.06.2021).

Nella sentenza in commento la Suprema Corte analizza l’operatività della garanzia per vizi nel caso in cui l’immobile acquistato sia di costruzione risalente nel tempo e vi sia stato un accordo per la riduzione del prezzo.

La vicenda sorgeva a seguito di azione proposta da parte acquirente e nei confronti di parte venditrice con la quale chiedeva la risoluzione del contratto di compravendita a causa della presenza di gravi vizi del bene tali da renderlo inidoneo all’uso.

La domanda veniva accolta in primo grado ma impugnata dinanzi alla Corte di Appello competente, che, in riforma della decisione, rigettava l’originaria domanda ed escludeva l’operatività della garanzia ex art 1491 c.c.. La Corte compensava le spese di entrambi i gradi di giudizio.

La questione giungeva dinanzi alla Suprema Corte dove parte soccombente denunciava violazione e /o falsa applicazione degli artt. 1490, 1491 e 1492 c.c.

In particolare parte ricorrente rilevava che il giudice di appello non aveva tenuto in considerazione il fatto che l’immobile era stato ristrutturato per nascondere la reale situazione ed il problema dell’umidità.

Inoltre, la parte faceva presente che, al momento dell’acquisto dell’immobile, le informazioni date dall’acquirente erano poco chiare e non univoche.

Gli Ermellini, però, rigettavano il ricorso.

Sul punto la Corte precisava che, in caso di vendita di un bene appartenente ad un edificio condominiale di costruzione risalente nel tempo, i difetti non integrano vizio rilevante ai fini dell’art 1490 c.c.  Infatti in casi in cui il vizio era facilmente riconoscibile la garanzia è esclusa almeno che il venditore non abbia dichiarata che la cosa era immune dai vizi.

Nel caso di specie era stato accertato non solo che la venditrice non aveva prestato rassicurazioni circa l’insussistenza dei vizi lamentati ma aveva altresì avvisato parte acquirente degli interventi di ristrutturazione volti a risolvere il problema dell’umidità.

Inoltre all’acquirente in sede di trattative era stata concessa una riduzione del prezzo proprio in ragione delle condizioni dell’immobile e dello stabile in generale.

Commento dell’ Avv. Carlo Cavalletti 
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