
Esclusa l’applicazione delle attenuanti per il padre che non versa l’assegno al figlio. (Corte di Cassazione, Sezione Penale n. 30452 del 02.11.2020).
Il caso riguardava un padre, imputato del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare di cui all’art. 570 c.p. Il Giudice assolveva il genitore in quanto, in corso di causa, veniva accertato che lo stesso non aveva versato il mantenimento in quanto impossibilitato e, comunque, al figlio non erano mancati i mezzi di sussistenza.
La parte civile ed il Pm non condividevano la decisione, pertanto, ricorrevano dinanzi alla Corte di Appello la quale riformava la decisione e condannava il genitore alla pena della reclusione di due mesi e alla multa di € 150,00.
La Corte riteneva fondate ed attendibili le dichiarazioni della parte offesa, circostanze confermate anche dalla documentazione in atti. Questa, infatti, dichiarava, come l’imputato non avesse mai adempiuto all’obbligo di versamento nonostante fosse un lavoratore dipendente e lavorasse anche in nero. La Corte di Appello competente in considerazione di ciò negava, anche, le attenuanti generiche.
L’uomo ricorreva dinanzi alla Suprema Corte dove contestava il reato ascritto, la valutazione delle testimonianze e la negazione delle attenuanti generiche.
Gli Ermellini ritenendo poco convincente la versione dei fatti proposta dal ricorrente dichiaravano il ricorso inammissibile.
Per la Suprema Corte, infatti, la sentenza di condanna è corretta sia in fatto che in diritto e rispetta quanto emerso anche in sede di prove orali nonché dalla documentazione in atti.
Commento dell’ Avv. Carlo Cavalletti
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