
Esclusa la particolare tenuità del fatto in caso di omesso versamento dell’assegno di mantenimento per i figli protratto per diversi mesi (Corte di Cassazione, Sezione Penale n. 22523 del 27 luglio 2020).
Il caso aveva ad oggetto la fattispecie dell’omesso versamento dell’assegno di mantenimento nei confronti dei figli minori.
Nello specifico il Tribunale competente proscioglieva, il soggetto imputato, dal reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare per particolare tenuità del fatto.
Il Procuratore della Repubblica e la parte civile proponevano ricorso avverso la predetta sentenza contestando il riconoscimento della particolare tenuità del fatto concessa all’imputato.
I ricorrenti denunciavano la violazione della legge penale in riferimento all’art. 131 bis c.p. in quanto il Tribunale aveva riconosciuto la causa di non punibilità al soggetto in questione il quale aveva omesso il versamento del mantenimento, aveva versato importi inferiori rispetto a quelli dovuti e posto in essere condotte criminose reiterate.
La Suprema Corte riteneva i motivi fondati, pertanto, annullava il provvedimento impugnato e rinviava alla Corte di Appello per il giudizio. Rilevava, inoltre, che l’esclusione della punibilità si applica in presenza di determinati presupposti ovvero quando il reato sia punito con la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni o con pena pecuniaria sola o congiunta alla predetta pena, l’offesa sia di particolare tenuità ed il comportamento del soggetto non sia abituale.
Nel caso di specie il comportamento non può ritenersi isolato considerata la reiterata violazione dell’obbligo di natura economica per un lasso di tempo significativo da parte del soggetto obbligato.
Sulla base degli elementi di cui sopra veniva esclusa l’applicazione della particolare tenuità del fatto.
Inoltre, rilevava la Corte che l’omesso versamento dell’assegno integra un reato “a consumazione prolungata” in base al quale ogni singolo inadempimento aggrava l’offesa al bene giuridico tutelato.
Commento dell’ Avv. Carlo Cavalletti
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