
Esclusa la colpa del pedone anche in assenza di strisce pedonali fruibili. (Corte di Cassazione, Sezione Civile n. 278 del 12.01.2021).
Il caso sorgeva a seguito di giudizio instaurato da una donna investita mentre attraversava un piazzale a piedi.
La vittima chiamava in causa sia il conducente che la compagnia assicurativa, la quale si costituiva in giudizio.
In primo grado il Tribunale riconosceva il 30% di colpa alla donna e il 70% alla compagnia e la condannava a risarcire i danni al pedone.
La donna ricorreva in appello al fine di contestare il concorso di colpa, a lei attribuito, e la personalizzazione del danno.
A parere della Corte di appello competente il pedone non avrebbe dovuto attraversare il piazzale considerato il divieto di cui all’art. 190 c.d.s.
La vicenda giungeva dinanzi alla Suprema Corte dove la donna rilevava l’erronea interpretazione dell’art 190 c.d.s.
In particolare faceva presente che nelle vicinanze non vi erano attraversamenti pedonali ragion per cui non avrebbe violato alcuna norma.
La Suprema Corte accoglieva le doglianze della vittima del sinistro e specificava che la norma in questione non contiene un divieto assoluto di attraversamento dei piazzali ma solo l’obbligo di usare gli appositi passaggi, nel caso in cui vi siano, anche se non vicini.
Commento dall’ Avv. Carlo Cavalletti
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