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Eredità in caso di soggetti minorenni: l’accettazione del chiamato all’eredità solo con beneficio d’inventario. (Corte di Cassazione, ordinanza n. 15267 del 5 giugno 2019).

La vicenda riguarda l’ipotesi in cui il chiamato all’eredità sia un soggetto minorenne.

La Corte chiarisce che, in questo caso, l’accettazione è valida se fatta con beneficio di inventario, ciò in virtù dell’art. 471 c.c., il quale, tutelando i soggetti più deboli, mira ad evitare che il patrimonio del chiamato venga confuso con quello del defunto.

Nel caso in cui l’accettazione venga fatta dal genitore o dal rappresentante legale, in nome del minore, quest’ultimo deve redigere l’inventario entro un anno dal compimento della maggiore età.

Nel caso di specie, la madre, dopo la morte del padre, accettava l’eredità in nome e per conto della figlia minore.

In primo grado il Tribunale condannava la minore al rilascio di un immobile, (condotto in locazione dal padre), la minore veniva condannata, altresì, al pagamento dei canoni di locazione, dell’indennità di occupazione e delle spese.

Tale condanna veniva posta a carico del soggetto minorenne nonostante fosse sempre pendente il termine per redigere l’inventario.

La madre e la figlia, divenuta maggiorenne, proponevano appello, ponendo alla base dello stesso la circostanza che fosse sempre pendente il termine per la redazione dell’inventario, sostenevano, altresì, che la figlia avesse rinunciato all’eredità in un momento successivo.

La Corte di Appello competente non accoglieva l’impugnazione e affermava che, con l’accettazione beneficiata, la figlia aveva già acquisito la qualità di erede.

La ricorrente proponeva ricorso per cassazione sostenendo che, l’accettazione con beneficio d’inventario, non equivale ad acquistare la qualità di erede. Asseriva, inoltre, che, non essendo ancora redatto l’inventario, l’accettazione non poteva definirsi conclusa, pertanto, la figlia si trovava nella posizione di chiamata all’eredità.

Sul punto la Corte afferma che, il soggetto che, in materia di diritto successorio, interviene in nome e per conto del minore può decidere se accettare o meno l’eredità. Nel caso in cui decida di accettarla, questa deve avvenire con beneficio di inventario, in caso contrario l’accettazione è nulla e non produttiva di effetti, con la conseguenza che il minore rimane nella posizione di mero chiamato.

Dalla vicenda ne consegue che solo l’accettazione beneficiata conferisce al minore la qualità di erede.

Nella pronuncia esaminata l’accettazione della minore era avvenuta con beneficio di inventario, pertanto, la Corte rigetta il ricorso, presentato dalla madre, e la condanna al pagamento delle spese processuali.

Commento dell’ Avv. Mariangela Caradonna

Avv. Carlo Cavalletti Patrocinante in Cassazione

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