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E’ possibile lo scioglimento del condominio se l’immobile è divisibile in parti strutturalmente autonome. (Corte di Cassazione, Sezione Civile n. 22041 del 03.09.2019)

Due condomini citavano in giudizio dinanzi al Tribunale gli altri abitanti del condominio al fine di ottenere lo scioglimento del condominio e la sua scomposizione in cinque unità autonome.

Alla base della domanda affermavano di rappresentare oltre un terzo dei comproprietari, in virtù dell’art 61 delle disposizioni di attuazione del c.c. e pertanto ritenevano non equa ed inutile la composizione condominiale in quanto costretti a partecipare a spese per servizi da loro non utili.

A seguito di consulenza tecnica d’ufficio la domanda veniva rigettata dal Tribunale competente, tale decisione veniva confermata anche in appello.

La Corte di Appello affermava che lo scioglimento avrebbe generato due distinti condomini con conseguente sovrapposizioni ed interferenze che avrebbero precluso la realizzazione di edifici autonomi.

La questione giungeva in Cassazione la quale condivideva le motivazioni della Corte di Appello.

Secondo la Suprema Corte, infatti, ai sensi degli artt. 61 e 62 delle disposizioni di attuazione del c.c., lo scioglimento del condominio può dar luogo a condomini separati se gli immobili o l’immobile in questione possono dividersi in parti con caratteristiche di edifici autonomi anche se conservano in comune alcuni beni e servizi di cui all’art. 1117 c.c.

Gli Ermellini richiamano la giurisprudenza di legittimità sul punto e ribadiscono che l’autorità giudiziaria può disporre lo scioglimento solo qualora il complesso sia divisibile senza che sia necessaria una ristrutturazione in parti distinte.

Nel caso in cui la divisione è possibile solo a seguito di modifica dello stato delle cose attraverso la ristrutturazione, lo scioglimento e la costituzione di più condomini separati possono essere approvati dall’assemblea con un numero di voti pari a due terzi del valore dell’edificio e che  rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio.

La divisione resta in ogni caso preclusa se dalla stessa possano derivare interferenze gravi interessanti la sfera giuridica propria degli altri condomini i quali potrebbero subire limitazioni alla loro proprietà, servitù o altri oneri di natura reale.

Commento dell’ Avv. Carlo Cavalletti 
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