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E’ onere del medico dimostrare che le complicanze insorte durante un intervento chirurgico di routine siano derivate da omessa o insufficiente diligenza o da imperizia” (Corte di Cassazione n. 24074 anno 2017).

Il caso prende spunto da una decisione della Corte di Appello di Palermo che aveva respinto una richiesta di risarcimento a carico dell’Assessorato alla sanità della Regione Sicilia,


di un medico, dell’assistente e del primario di un reparto per “colangite recidivante da stenosi del coledoco e del dotto epatico di sinistra” patiti dopo  un intervento di colecistectomia iniziato per via laparoscopica e terminato per via laparotomica al quale era seguita stenosi con fistola al coledoco prossimale che aveva richiesto un successivo intervento riparatorio eseguito in un’altra struttura.

La Corte d’Appello aveva optato per la correttezza della procedura attribuita a una complicanza subentrata nel corso dell’intervento in laparoscopia, non essendo stata accertata una lesione ischemica secondaria a una lesione arteriosa al momento dell’intervento a cui ricondurre il danno ed essendo provata l’acquisizione del consenso informato.

La Corte di Cassazione però rigetta tale assunto riferendo che nei giudizi sulla responsabilità professionale per attività medico-chirurgica di routine, l’onere di superare la presunzione che le complicanze insorte nel paziente sono derivate da omessa o insufficiente diligenza professionale o da imperizia grava sul professionista.
Si tratta di un principio già più volte enunciato dalla Corte di Cassazione e alla quale la stessa ha dato recentemente seguito con la sentenza numero 24074/2017.
In particolare gli Ermellini, circa l’onere probatorio, affermano che spetta al paziente provare la sua condizione “deteriore” rispetto a quella antecedente la prestazione sanitaria (cioè che è “uscito peggio di come è entrato”). Con questa affermazione si intende che il paziente deve provare il nesso di causa tra l’insorgenza/ aggravamento della malattia e la condotta del della struttura/medico. Conseguenzialmente la mancata prova del nesso resta a suo carico senza possibilità che gli venga accordato alcun risarcimento del danno (Cassazione civile n°18392/2017).

La struttura non sarà condannata a risarcire il paziente se prova o di aver adempiuto all’obbligo dedotto nella prestazione sanitaria oppure che il mancato adempimento è a se non imputabile (cioè che è colpa di qualcun altro…). La struttura sanitaria dovrà, quindi, provare di aver adempiuto per quanto era possibile ed esigibile allo stato dell’arte.

La Corte delinea il concetto di complicanza, con cui la medicina clinica e la medicina legale designano solitamente un evento dannoso che complica l’evoluzione o il decorso della malattia: delle due l’una o la complicanza era prevedibile ed evitabile ed in tal caso vi sarà responsabilità del medico o non era prevedibile ed evitabile e non vi sarà responsabilità del medico.

Avv. Carlo Cavalletti
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