
E’ illegittimo il licenziamento a seguito di lite fra colleghi. (Corte di Cassazione, Sezione Lavoro n. 10621 del 22.04.2021).
Due dipendenti litigavano sul luogo di lavoro; a seguito dell’episodio, il datore di lavoro licenziava per giusta causa il dipendente in quanto aveva aggredito il collega.
Il lavoratore impugnava il licenziamento ed il Tribunale rigettava il ricorso.
L’uomo, pertanto, avverso la pronuncia di rigetto, proponeva appello.
In sede di appello le doglianze del lavoratore trovavano accoglimento.
La Corte, dichiarava illegittimo il licenziamento applicando la tutela di cui alla L. 300 del 1970, art. 18 comma 5 e riconosceva al lavoratore una indennità risarcitoria pari a 18 mensilità dell’ultima retribuzione di fatto.
La decisione della Corte di Appello evidenziava che: risultava provato il fatto posto alla base del licenziamento, la condotta posta in essere rientrava astrattamente nell’ipotesi sanzionata dal CCNL di riferimento ma sottolineava, altresì, che il recesso operato dalla parte datoriale appariva sproporzionato.
Ciò in quanto il lavoratore licenziato aveva reagito alla violenza subita dal collega, inoltre, lo stesso non aveva precedenti disciplinari.
Avverso la pronuncia di secondo grado il datore di lavoro proponeva ricorso dinanzi alla Suprema Corte.
Gli Ermellini ritenevano corretta la valutazione dell’episodio così come operata dai Giudici di secondo grado.
In sostanza, dai dettagli della vicenda emersi in entrambi i gradi di giudizio, emergeva“l’illegittimità della sanzione espulsiva” ed il diritto del lavoratore ad un adeguato risarcimento.
Il ricorso, pertanto, veniva rigettato.
Commento dall’ Avv. Carlo Cavalletti
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