
E’ facoltà dell’investitore recedere entro sette giorni dal contratto stipulato fuori sede (Corte di Cassazione, Sezione Civile n. 19161 del 15 settembre 2020).
Con la vicenda in esame la Corte analizza il possibile recesso dell’investitore, in caso di contratti di investimento stipulati fuori sede, entro 7 giorni.
Nel caso di specie un investitore riteneva nullo un contratto di investimento in quanto privo della indicazione della facoltà di recesso.
L’investitore soccombente adiva, pertanto, la Suprema Corte la quale accoglieva il ricorso proposto.
In particolare i Supremi Giudici ritenevano che il Tribunale competente non poteva ritenere tardiva la deduzione di nullità del contratto da parte dell’investitore.
Gli Ermellini accoglievano le doglianze del contraente facendo riferimento all’articolo 30 del Tuf il quale prevede che l’efficacia dei contratti di collocamento o di gestione di portafogli individuali conclusi fuori sede, sono sospesi per la durata di sette giorni decorrenti dalla sottoscrizione da parte dell’investitore.
Entro tale termine, pertanto, l’investitore ha la possibilità di comunicare il proprio recesso.
La predetta facoltà, deve essere indicata nei moduli o formulari consegnati all’investitore, ciò comporta che lo stesso può esercitare il recesso senza sostenere alcuna spesa o corrispettivo aggiuntivo da versare al consulente finanziario o altro soggetto abilitato fuori sede.
In assenza della facoltà di recesso di cui sopra i contratti risultano affetti da nullità, la quale dovrà essere fatta valere dal cliente.
Commento dell’ Avv. Carlo Cavalletti
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