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E’ da ritenersi illegittima la iscrizione ipotecaria fondata su un titolo la cui esecutività è stata sospesa.In tal ipotesi si verifica la lesione dei diritti della persona al buon nome inteso come affidabilità sul mercato del credito

Il caso concerne una richiesta danni promossa da un cittadino che, dopo aver intrapreso vertenze contro l’amministrazione finanziaria dinanzi alla Commissione Tributaria ed aver ottenuto la sospensione di due titoli, vedeva iscriversi ipoteca giudiziale per una somma di € 220.000,00 circa relative a tre avvisi di accertamento.

L’avv. Carlo Cavalletti depositava ricorso ex art. 702 bis cpc dinanzi al Tribunale di Pisa per sentire – riconosciuta l’illegittimità/sproporzione dell’iscrizione ipotecaria – condannare l’ente di riscossione al risarcimento del danno per illegittima iscrizione dell’ipoteca sull’immobile da valutarsi in via equitativa dal giudice, tenuto conto della durata della trascrizione e degli effetti pregiudizievoli da essa generati oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

Altresì parte ricorrente chiedeva di condannare sempre l’ente di riscossione a risarcire al cliente i danni patrimoniali conseguenti, a titolo di mancato guadagno, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

Il Giudice, svolta l’istruttoria, emetteva ordinanza di accoglimento della richieste del rappresentato dall’avv. Carlo Cavalletti in cui espressamente riferiva che è da ritenersi illegittima la iscrizione ipotecaria fondata su un titolo la cui esecutività è stata sospesa.

La decisione appare interessante nella parte in cui il Giudice ritiene che, la illegittima iscrizione ipotecaria, determina ipotesi di lesione dei diritti della persona al buon nome inteso come affidabilità sul mercato del credito, alla riservatezza e all’immagine.

Per la valutazione del danno il Tribunale di Pisa afferma che lo stesso è determinabile tramite la tabella elaborata dall’Osservatorio sulla Giustizia di Milano relativa ai criteri per la liquidazione del danno da diffamazione a mezzo stampa e con altri mezzi di comunicazione tenendo conto della gravità delle offese, del pregiudizio del diffamato sotto il profilo professionale e della media distribuzione del mezzo diffamatorio.

In conclusione il Giudice condanna l’ente di riscossione alla somma di € 21.000,00 oltre alle spese del giudizio.

Avv. Carlo Cavalletti
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