
E’ causa di addebito l’abbandono improvviso della casa coniugale. (Corte di Cassazione, Sezione Civile n. 11792 del 05.05.2021).
Il caso sorgeva a seguito di domanda di separazione presentata da una donna nei confronti del marito.
La ricorrente chiedeva l’addebito della separazione al marito nonché l’assegno di mantenimento per se stessa e per i figli.
Il marito si costituiva in giudizio dove chiedeva l’addebito nei confronti della moglie.
Il Tribunale respingeva entrambe le richieste di addebito, pronunciava la separazione e disponeva a carico del marito il pagamento dell’assegno di mantenimento nei confronti dell’ex moglie e dei figli.
La donna contestava la decisione in sede di appello dove la Corte riduceva l’importo degli assegni.
La vicenda giungeva dinanzi alla Suprema Corte dove la donna, soccombente in entrambi i gradi, proponeva ricorso.
Parte ricorrente lamentava sia il mancato accoglimento della richiesta di addebito al marito, in considerazione del fatto che lo stesso aveva manifestato di nutrire sentimenti verso un’altra persona e si era allontanato dalla casa coniugale, sia l’aver posto a carico della stessa la prova dell’adulterio.
Infine contestava l’omessa considerazione delle osservazioni critiche alla consulenza tecnica d’ufficio.
Gli Ermellini, nei limiti di accoglimento del primo motivo di ricorso, cassavano la sentenza e rinviavano alla Corte di Appello in diversa composizione per un nuovo esame nel merito effettuando alcune precisazioni.
In particolare, ritenendo fondato il primo motivo, relativo all’addebito, la Cassazione rilevava a riguardo che: “solo il previo deposito della domanda di separazione, di annullamento o di divorzio, costituisce giusta causa di allontanamento dalla residenza coniugale”.
La Corte ricorda, altresì, che l’allontanamento dall’abitazione coniugale può prescindere dal deposito della domanda di separazione solo nel caso in cui l’abbandono si realizzi a seguito della condotta dell’altro coniuge tale da rendere intollerabile la convivenza.
Sul punto ha, pertanto, ritenuto errata la decisione impugnata laddove ha ritenuto non sufficiente ai fini dell’addebito il solo abbandono del tetto coniugale.
Commento dell’ Avv. Carlo Cavalletti
Iscritto all’Albo Avvocati Cassazionisti
Via Fucini, 49 – 56125 Pisa
Via Martiri di Marzabotto, 15 – 56019 Vecchiano (PI)
Tel: 050540471
Fax. 050542616
www.studiolegalecavalletti.it
www.news.studiolegalecavalletti.it
